Prorogatio: differenze tra le versioni

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== La ''prorogatio'' nell'ordinamento italiano ==
La [[Costituzione italiana]] prevede casi di ''prorogatio'' delle [[Parlamento italianodella Repubblica Italiana|Camere]] e del [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]].
 
Le Camere, infatti, ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la fine della legislatura, fino all'elezione delle nuove Camere. Nel silenzio della Costituzione si discute in dottrina se durante il periodo di prorogatio le Camere abbiano la pienezza dei loro poteri o debbano limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione; possono senz'altro ratificare i [[decreto legge|decreti legge]], essendo la stessa Costituzione a prevedere in questi casi la convocazione delle Camere, ancorché sciolte.