Fallimento (diritto): differenze tra le versioni

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{{A|WNDs|diritto|gennaio 2011}}
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Nell'ambito dell'[[economia]] e del [[diritto]] si ha un '''fallimento''' quando un [[imprenditore]] è in uno stato di [[insolvenza]], riconosciuto formalmente da un ente statale come, ad esempio, il [[tribunale fallimentare]].
 
Il '''fallimento''' è un istituto giuridico rientrante nella branca del [[diritto commerciale]].
Tale disciplina spiega i suoi effetti al fine di regolare la cessazione dell'attività di un'impresa che versa in grave dissesto economico.
 
==La ratio dell'istituto==
In tale procedura si vuole evitare che ulteriori realtà economiche, [[creditore|creditrici]] dell'impresa fallita, vengano trascinate nel dissesto assieme all'impresa stessa.
 
== Il fallimento nei vari ordinamenti giuridici ==
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=== Nell'ordinamento giuridico italiano ===
Nell'ordinamento giuridico [[italiano]]: vedi [[Fallimento (ordinamento giuridico italiano)]].
===nell'ordinamento giuridico statunitense===
 
===nell'ordinamento giuridico statunitense===
Per l'ordinamento giuridico statunitense vedi [[Chapter 11]]
 
==Bibliografia==
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==Voci correlate==
* [[Tribunale fallimentare]]
 
{{Portale|Diritto|Economia}}