Fallimento (diritto): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
Sd (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{{
{{f|diritto|febbraio 2011|}}
Il '''fallimento''' è un istituto giuridico rientrante nella branca del [[diritto commerciale]].
Tale disciplina spiega i suoi effetti al fine di regolare la cessazione dell'attività di un'impresa che versa in grave dissesto economico.
==La ratio dell'istituto==
In tale procedura si vuole evitare che ulteriori realtà economiche, [[creditore|creditrici]] dell'impresa fallita, vengano trascinate nel dissesto assieme all'impresa stessa.
== Il fallimento nei vari ordinamenti giuridici ==
Line 7 ⟶ 13:
=== Nell'ordinamento giuridico italiano ===
Nell'ordinamento giuridico [[italiano]]: vedi [[Fallimento (ordinamento giuridico italiano)]].
===nell'ordinamento giuridico statunitense===▼
▲===nell'ordinamento giuridico statunitense===
Per l'ordinamento giuridico statunitense vedi [[Chapter 11]]
==Bibliografia==
{{...}}
==Voci correlate==
* [[Tribunale fallimentare]]
{{Portale|Diritto|Economia}}
|