Radiazione (giustizia militare): differenze tra le versioni

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La legge enumera i casi nei quali l'ufficiale perde il [[Grado militare|grado]], all'infuori di quello in cui egli stesso vi rinunci per volontarie dimissioni accettate con decreto. Essi sono:
* La perdita della [[cittadinanza (diritto)|cittadinanza]];
* La condanna per [[delitto]], pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni (eccetto qualche caso contemplato dal [[codice penale italiano|Codice Penale]] comune) o per alcuni reati contro il Codice comune che intaccano la dignità della divisa; una condanna a pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata quando vi sia congiunta la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; la comminata [[degradazione]], destituzione o dimissione forzata come pena o effetto penale del reato previsto dai Codici Penali Militari;
* La rimozione dal grado e dall'impiego per i seguenti motivi:
** Manifestazioni pubbliche di opinioni, o partecipazione diretta ad associazioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in evidente contrasto con il giuramento prestato come ufficiale;