Piattaforma continentale: differenze tra le versioni
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== Diritto internazionale ==
Secondo il diritto internazionale e la [[Convenzione di Montego Bay]] del [[1982]], allo Stato costiero sono attribuiti i diritti di sfruttamento economico della piattaforma continentale. In particolare, fermo restando il regime giuridico del mare e dello spazio aereo sovrastanti, gli Stati possono sfruttare in modo esclusivo le risorse minerali e gli idrocarburi presenti sul suolo e nel sottosuolo, le risorse viventi sedentarie nonché installare isole e circondarle di zone di sicurezza.
Storicamente, la piattaforma continentale è stata sottratta al [[fondo marino internazionale]] a partire dalla prima metà del Novecento, quando il
==Voci correlate==
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