Scopo sociale: differenze tra le versioni

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Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società.
 
Lo [[scopo mutualistico]] (presente nelle [[cooperative]] e nelle mutue assicuratrici) non è espressamente definito dalla normativa civile, ma solo da quella fiscale. Il Legislatore fiscale stabilisce che per [[mutualità]] deve intendersi la capacità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di [[mercato]], ottenendo quindi un vantaggio economico diretto (risparmio di spesa per beni e servizi o maggiore remunerazione del proprio lavoro).
 
Si considera anche esistente uno scopo consortile, tipico dei [[società consortile|consorzi]] istituiti in forma di [[società (diritto)|società]] ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche (al fine di procurare un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati). In relazione allo scopo di lucro della [[società consortile]], la giurisprudenza sostiene che la società consortile possa {{Citazione|costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 2602, la causa giuridica del [[contratto]] è proprio quella del consorzio[…]<ref>Sentenza Corte d'Appello Ancona, 10/11/1980, Ist. elettronico qualità ind.</ref>}}