Interdizione giudiziale: differenze tra le versioni
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== Presupposti ==
L'interdizione è disciplinata dall'art. 414 e seguenti del [[codice civile italiano|codice civile]] che recita: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Il provvedimento stesso è subordinato alla verifica di un'[[infermità di mente]]
L'interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza ([[s:Codice civile/Libro I/Titolo XII#Art._421_Decorrenza_degli_effetti_dell.27interdizione_e_dell.27inabilitazione|art. 421]]) e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti ([[s:Codice civile/Libro I/Titolo XII#Art._429_Revoca_dell.27interdizione_e_dell.27inabilitazione|art. 429]]) ma non dell'interdetto stesso.<br />La sentenza di revoca produce effetto solo dopo il passaggio in
Ne consegue che tutti gli [[
Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004<ref>[http://amministratoridisostegno.com/legge-9-gennaio-2004-n-6/ Legge istitutiva dell'Amministratore di sostegno<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> è stato novellato il titolo XII del libro I del c.c. introducendo al capo I l'istituto dell'
== Note ==
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