Concussione: differenze tra le versioni

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|Pena = [[reclusione]] da 6 a 12 anni
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La '''concussione''' (dal [[latino tardo]] ''concussio'' «scossa, eccitamento»<ref>Che nel significato originario indica lo «''scuotere l'albero per farne cadere i frutti''»</ref> dunque «pressione indebita, [[estorsione]]»)<ref>[http://www.treccani.it/vocabolario/concussione/ Voce del Vocabolario Treccani Online]</ref> è il [[reato]] del [[pubblico ufficiale]] che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (''concussione violenta'') o induca (''concussione implicita'' o ''fraudolenta'') qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.
 
Reato tipico dell'ordinamento giuridico penale della [[Italia|Repubblica Italiana]], la fattispecie concussiva non è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei e internazionali (al suo posto troviamo l'estorsione aggravata). I beni tutelati dalla fattispecie sono pubblici (buon andamento e imparzialità della [[Pubblica amministrazione italiana|pubblica amministrazione]]) e allo stesso tempo anche privati (tutela contro abusi di potere e lesioni della libertà di autodeterminazione). Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la concussione è il reato più gravemente sanzionato.
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Nella legislazione italiana, il [[reato]] è previsto dall'articolo 317 del [[codice penale italiano]]: {{Citazione|Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.}}
 
La legge 6 novembre [[2012]] n. 190 (''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'')<ref>Pubblicata nella [[Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 265 del 13 novembre 2012 )</ref>, ha spacchettatodistinto il reato di concussione all'art. 317 [[Codice penale italiano|c.p.]], il quale al suo interno inglobava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. La concussione cd. ''costrittiva'' è rimasta configurata dall'art. 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione ''per induzione'', definita [[Induzione indebita]], è migrataprevista neldal nuovo art. art. 319 quater.
 
La fattispecie per costrizione alldell'art 317, ora prevede la sola ipotesi di condotta concussiva del P.U. L'[[s:Codice penale/Libro II/Titolo II#Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)|art. 319 quater]] (rubricato ''Induzione indebita a dare o promettere utilità''), invece, dispone:
L'[[s:Codice penale/Libro II/Titolo II#Art. 317 Concussione.281.29|art. 317 c.p.]], secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita: {{Citazione|Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.}}
 
La fattispecie per costrizione all'art 317, ora prevede la sola ipotesi di condotta concussiva del P.U. L'[[s:Codice penale/Libro II/Titolo II#Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)|art. 319 quater]] (rubricato ''Induzione indebita a dare o promettere utilità''), invece, dispone:
 
{{Citazione|Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
 
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.}}
 
Come si nota, le condotte di induzione vengono fatte confluire introducendo nel sistema una nuova fattispecie delittuosa denominata ''«indebita induzione a dare o a promettere denaro o altra utilità»'' e disciplinata appunto dall'art. 319 quater.
 
Il [[delitto]] di induzione, questa volta è realizzabile tanto dal p.u. quanto dall'incaricato di pubblico servizio, che ''«abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità»''. Per questa fattispecie si prevede un quadro sanzionatorio che va dai 3 agli 8 anni di reclusione.
 
Il comma 2 dispone, per l'ipotesi prevista nel comma 1, la punibilità anche del privato (e questa è l'innovazione più significativa) con la reclusione fino a 3 anni.
 
Le Sezioni Unite sono recentemente intervenute con la sentenza n. 12228, 14 marzo 2014 ([[Udienza (diritto)|ud]]. 24 ottobre 2013) a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in seno allo stesso giudice di legittimità in ordine ai criteri distintivi tra "costrizione" e "induzione".
 
Nella prima, l'abuso si concreta in una minaccia del pubblico ufficiale, cioè nella prospettazione di un male ingiusto, che pone la vittima di fronte all'alternativa secca e perentoria se subire il male minacciato o cedere alla indebita dazione o promessa, con conseguente drastica e grave limitazione della libertà di autodeterminazione (''voluit quia coactus'').
 
Nella seconda, l'abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettazione di un ingiusto vantaggio, così che l'indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (''coactus, tamen voluit''), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile.
 
== Caratteristiche ==
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* La ''costrizione'' è intesa nel senso di coercizione psichica relativa, cioè essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire il male [[minaccia]]to.
* L'''induzione'' invece si realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica. In questo contesto, la [[giurisprudenza]] negli ultimi anni ha creato la figura di ''concussione ambientale'' che si ravvisa quando il privato è indotto a compiere l'azione, più che da un comprovato comportamento induttivo del soggetto pubblico, dalla convinzione di doversi adeguare a una prassi consolidata, cioè la convinzione che quella dazione o promessa costituiscano i soli strumenti per ottenere un concreto agire degli organi amministrativi.
 
La concussione rientra certamente tra i cosiddetti ''reati di cooperazione con la vittima'' in quanto il comportamento della vittima è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie, infatti qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe; è però ammesso il tentativo, che si configura qualora il soggetto pubblico compia atti diretti a costringere o indurre taluno a dare o promettere, ma effettivamente non seguano la dazione o la promessa.
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=== Concussione e corruzione ambientale ===
La [[corruzione ambientale]] è quel fenomeno per il quale una persona viene convinta che determinati comportamenti, quali la prestazione dell'indebito, siano dovuti a una ormai consolidata prassi popolare utilizzata da tutti e per questo, anche se non lecita, "normale"; chiaro che, affinché si configuri il reato, c'è sempre bisogno che il privato venga indotto da un comportamento del pubblico agente.
 
=== Concussione e induzione indebita ===
Il [[delitto]] di [[induzione indebita]] è realizzabile tanto dal [[pubblico ufficiale]] quanto dall'[[incaricato di pubblico servizio]], quando invece la concussione è realizzabile solo dal pubblico ufficiale.
IlNel commacaso 2dell'induzione disponepoi, per l'ipotesiè prevista nel comma 1,anche la punibilità anche del privato, (eovvero questadi ècolui l'innovazioneche piùha significativa)subito il reato, con la reclusione fino a 3 anni.
 
== Note ==