Comizi curiati: differenze tra le versioni

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==Convocazione e modalità di voto==
Erano necessari alcuni giorni per effettuare la convocazione dell'assemblea, prima di votare. La convocazione era compito dei [[Littore|Littori curiati]], cui spettava anche il compito di mantenere l'ordine durante le votazioni dell'assemblea.
 
Le votazioni di quest'assemblea avvenivano per curie, per cui occorreva ottenere la maggioranza di 16 voti (le curie erano 30), per ottenere la maggioranza assembleare. Ciascuna delle 30 ''curie'' determinava quale sarebbe stato il voto della ''curia'' stessa attraverso la maggioranza dei voti dei propri membri.
 
Per le elezioni erano necessari almeno tre "giorni di mercato" (che corrispondono a circa 17-18 giorni attuali) tra l'annuncio e l'effettiva elezione. Durante questo periodo (denominato ''trinundinum''), i candidati interagivano con l'elettorato, e nessuna legge poteva essere proposta o votata. Nel [[98 a.C.]], venne approvata una legge (la ''[[lex Caecilia Didia]]''), che aveva richiesto un intervallo similare, pari a tre "giorni di mercato", tra la proposta iniziale e il voto.<ref name="Lintott, 44">Lintott, p. 44.</ref>
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Il giorno della votazione, gli elettori prima si radunavano tra di loro per un dibattito informale.<ref name="Taylor, 2">Taylor, p. 2.</ref> Durante queste riunioni, gli elettori non erano classificati nella loro ''curia''. I discorsi dai privati cittadini erano ascoltati solo se si trattava di un voto riguardante una questione legislativa o giudiziaria, e anche allora, solo se il cittadino riceveva il permesso di parlare dal magistrato incaricato.<ref name="Lintott, 45">Lintott, p. 45.</ref> Se lo scopo del voto finale erano le elezioni, non venivano mai ascoltati i discorsi dei privati cittadini, ma solo dei candidati in campagna elettorale.<ref name="Taylor, 16">Taylor, 16</ref> Nel corso delle riunioni informali (''conventio''), il disegno di legge veniva prima letto all'assemblea radunata, poi votato{{Chiarire|2 = Contraddizione: detto prima erano solo riunioni informali}}. Veniva allora portata un'urna ed era stabilito l'ordine secondo il quale le trenta ''curiae'' erano tenute a votare.<ref name="Lintott, 46">Lintott, p. 46.</ref><ref>[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', IX, 38, 15.</ref>
 
Gli elettori erano raggruppati in un'area ben delimitata<ref name="Taylor, 2" /> e votavano mettendo un ciottolo o scrutinio scritto in un vaso adeguato.<ref name="Lintott, 46-47">Lintott, pp. 46-47.</ref> Questi contenitori (''cistae'') che contenevano i voti erano tenuti sotto controllo da speciali addetti chiamati ''custodes'', i quali poi contavano le "schede elettorali", e riportavano i risultati al magistrato che presiedeva i ''comitia curiata''. La maggioranza dei voti di ciascuna ''curia'' determinava quale sarebbe stato il voto della ''curia'' stessa. Se il processo di voto non terminava per il tramonto, gli elettori erano lasciati andare senza che una decisione definitiva fosse stata ancora presa, ed il processo di voto iniziava nuovamente la mattina seguente.<ref name="Lintott, 48">Lintott, p. 48.</ref>
 
==Luogo==