Processo farsa

processo il cui verdetto è già stato deciso

Il processo farsa[1][2][3], noto anche come processo burla, farsa giudiziaria o processo sommario[4], e con alcune peculiarità anche come processo mediatico, è un processo pubblico in cui le autorità giudiziarie hanno già stabilito la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Il processo vero e proprio ha come unico obiettivo la presentazione al pubblico sia dell'accusa che del verdetto in modo che servano sia da esempio impressionante che da monito per altri aspiranti dissidenti o trasgressori.

Il procuratore Vyšinskij, al centro, nel secondo processo di Mosca, 1937
Il processo ad Adolf Reichwein nel Tribunale del Popolo della Germania nazista, 1944
Il capitano Witold Pilecki, ex prigioniero ad Auschwitz, processato dalle autorità comuniste in Polonia, marzo 1948
Sessione di autocritica di una donna tibetana, 1958 ca.

Finalità modifica

Il termine è un'espressione comunemente usata per riferirsi alla situazione in cui, pur mantenendo un'apparenza di legittimità, per mascherare l'intenzione di condannare una determinata persona particolarmente scomoda al potere stabilito e per conferire un aspetto di legalità a detta manovra, essa è sottoposta a un processo fraudolento, non conforme ai più basilari principi del diritto costituzionale e processuale (come ad esempio il diritto di difesa, il principio del contraddittorio, legalità, uguaglianza, dignità umana e di avere un giudice naturale e tutti gli altri principi relativi al giusto processo) ove il risultato finale è prevedibile essendone già stato scritto il verdetto.

I processi farsa tendono ad essere retributivi piuttosto che correttivi e sono anche condotti per scopi propagandistici. Quando sono rivolti a individui sulla base di classi o caratteristiche protette, tali processi sono esempi di persecuzione politica. Il termine fu registrato per la prima volta nel 1928.[5]

Descrizione modifica

Queste situazioni sono tipiche di quegli ordinamenti giuridici in cui lo Stato di diritto ancora non esiste[6] ovvero non prevale, poiché in essi l'enfasi è maggiormente posta su considerazioni al di fuori dei diritti fondamentali.

Sebbene all'interno di uno Stato di diritto possa essere più difficile generare una farsa giudiziaria[7], non è escluso che essa si possa verificare. In un certo senso, situazioni nelle quali il giudice e un avvocato lavorano su un caso in cui entrambi sono coinvolti, o indebite pressioni ed ingerenze da parte del potere pubblico o di gruppi di potere nei confronti della magistratura, possono creare i presupposti atti a generare possibili scenari per una farsa giudiziaria.

I sintomi di tale alterazione della funzione imparziale del giudizio penale possono essere la conduzione del processo a porte chiuse o in segreto, ovvero con velocità fulminea[8]: in tal caso prevale l'aspetto del processo sommario, al fine di scoraggiare gli oppositori o i dissidenti che si vedono negata persino la possibilità di esprimere pubblicamente le proprie ragioni. Tuttavia, a fini di propaganda o per ragion di Stato, questo tipo di giudizio può al contrario assumere la forma di uno spettacolo, principalmente volto a influenzare o soddisfare l'opinione pubblica: ciò avviene con la cosiddetta gogna, che trasforma il giudizio in un processo mediatico. Esso è dibattuto prevalentemente sui mezzi di comunicazione senza le garanzie di cui sopra e con già una condanna morale di colpevolezza che precostituisce l'esito del giudizio, minando l'indipendenza del giudice mercé il vistoso condizionamento operato dalla pubblica opinione.

Alcuni esempi modifica

Note modifica

  1. ^ Cfr. il lemma "farsa" sul dizionario italiano De Mauro.
  2. ^ Cfr. il lemma "farsa" sul dizionario Garzanti.
  3. ^ Cfr. il lemma "farsa" sull'enciclopedia Sapere.
  4. ^ Cfr. il lemma "sommario" sul dizionario Hoepli.
  5. ^ (EN) Definition of SHOW TRIAL, su merriam-webster.com.
  6. ^ Cfr. in proposito E. Opgenoorth, Politische Prozesse unter Kurfürst Friedrich Wilhelm: Eine Studie über Macht und Recht im Absolutismus, in «Forschungen zur brandenburgischen u. preußischen Geschichte», NS, 18, 2008, pp. 135-152.
  7. ^ Tale termine viene spesso usato da coloro che rivendicano l'innocenza di imputati, condannati in processi che considerano malvagi o sfruttati politicamente.
  8. ^ Maryam Afshang, Iran protests: 15 minutes to defend yourself against the death penalty, BBC news, 18 January 2023.

Bibliografia modifica

  • Nicora A., Il principio di oralità nel diritto processuale civile italiano e nel diritto processuale canonico, Gregorian&Biblical BookShop, 1977.
  • Damaska M., I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Il Mulino, 1991.
  • (EN) Steven J. Burton, Judging in Good Faith, 0521477409, 9780521477406, 0521419948, 9780521419949, Cambridge University Press, 1994.

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