Utente:Fedemorello/Sandbox2
Addizionale regionale all'Irpef
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L’addizionale regionale all’IRPEF è un’imposta italiana che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF e deve essere versata se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF.
Introdotta dall'art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è dovuta dal 1998 alla Regione in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.
Ad esempio, è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale nel caso in cui, per lo stesso anno, sia dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Disciplina del tributo
modificaL'addizionale regionale all’IRPEF è stata istituita dell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il quale dispone che la stessa è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione e dalla Provincia autonoma in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all’estero, risulta dovuta.
Sono esclusi dal campo di applicazione dell’addizionale regionale le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'aliquota di base dell’addizionale è pari all’1,23 % a decorrere dall'anno 2012.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma, con propria legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota di base entro i limiti fissati dalla legge statale.
La disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF è stata integrata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011 - recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norma valide solo per le Regioni ordinarie le quali possono aumentare o diminuire l’aliquota base.
Modalità di calcolo
modificaSi calcola sulla base imponibile costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
Essa è determinata applicando l'aliquota fissata dalla regione (una percentuale che varia da un minimo dello 1,23% ad un massimo del 3,33%, limiti fissati dalla legge) in cui il contribuente ha residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
Possibilità di variazione
modificaCiascuna Regione, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, ha la facoltà di aumentare tale aliquota. La maggiorazione, a decorrere dal 2015, non può essere superiore a 2,1 punti percentuali.
A riguardo, la normativa in vigore dispone che:
- la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione dei redditi IRPEF;
- nel caso in cui la regione decida di non adottare un’unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi;
- le regioni possono disporre detrazioni di imposta in favore della famiglia maggiorando quelle previste ai fini IRPEF, e possono altresì adottare misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, che, a causa del livello di reddito e della relativa imposta, non possono fruire di detta detrazione. Le regioni possono inoltre disporre, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. Tali facoltà non possono essere esercitate dalle regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura prevista per mancato rispetto del piano stesso;
- restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;
- resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali ove la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, possono maggiorare l’aliquota di base dell’addizionale - pari all’1,23 % - fino a 0,5 punti percentuali, in quanto per tali autonomie speciali continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Detta maggiorazione, a decorrere dall'anno 2014 può arrivare fino ad un massimo di 1 punto percentuale esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 3-ter del D.L. n. 35 del 2013.
L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
L'addizionale regionale all’IRPEF è un tributo proprio derivato, cioè un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni che devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.
Il gettito dell'addizionale regionale all’IRPEF concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Adempimenti delle Regioni e delle Province autonome
modificaAi fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con D.M. 3 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015.
Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano per l’inserimento dei suddetti dati devono utilizzare dall’anno 2016, come stabilito dal D.M. 18 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, un’apposita applicazione denominata “Gestione dell’addizionale regionale all’Irpef”, che è disponibile, previa abilitazione, nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale
Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi, come prescrive l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014.
Aliquote
modificaNella tabelle che segue sono riportate le aliquote valide per l'anno 2021.
Regione | <15.000 € | 15.000,01-28.000 € | 28.000,01-55.000 € | 55.000,01-75.000 | >75.000,01 € |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1,73 | ||||
Basilicata | 1,23 | 1,73 | 2,33 | ||
Bolzano | 1,23 | ||||
Calabria | 2,03 | ||||
Campania | 2,03 | ||||
Emilia-Romagna | 1,33 | 1,93 | 2,03 | 2,23 | 2,33 |
Friuli-Venezia Giulia | 0,70 | 1,23 | |||
Lazio | 1,73 | 2,73 | 2,93 | 3,23 | 3,33 |
Liguria | 1,23 | 1,81 | 2,31 | 2,32 | 2,33 |
Lombardia | 1,23 | 1,58 | 1,72 | 1,73 | 1,74 |
Marche | 1,23 | 1,53 | 1,7 | 1,72 | 1,73 |
Molise | 2,03 | 2,23 | 2,43 | 2,53 | 2,63 |
Piemonte | 1,62 | 2,13 | 2,75 | 3,32 | 3,33 |
Puglia | 1,33 | 1,43 | 1,71 | 1,72 | 1,73 |
Sardegna | 1,23 | ||||
Sicilia | 1,23 | ||||
Toscana | 1,42 | 1,43 | 1,68 | 1,72 | 1,73 |
Trento | 1,23 | ||||
Umbria | 1,23 | 1,63 | 1,68 | 1,73 | 1,83 |
Valle d'Aosta | 1,23 | ||||
Veneto | 1,23 |
Agevolazioni
modifica- Basilicata: aliquota ridotta dell'1,23% in caso di due o più figli fiscalmente a carico o nel caso di figli a carico di più soggetti, se la somma dei redditi è compresa tra 55.000-75.000 euro.
- Bolzano: deduzione di 28.000 euro per tutti i contribuenti; detrazione di 252 euro per ogni figlio a carico di contribuenti con un reddito fino a 70.000 euro.
- Lazio: aliquota dell'1,73% per
- soggetti con un reddito fino a 35.000 euro;
- soggetti con un reddito fino a 50.000 euro con tre figli a carico (qualora i figli siano a carico di più soggetti, la somma dei redditi deve essere inferiore a 50.000 euro; la soglia è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo);
- soggetti con un reddito fino a 50.000 euro con a carico uno o più figli portatori di handicap.
- ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile fino a 50.000 euro.
- Liguria: aliquota dell'1,23% per soggetti provenienti da altre regioni italiane o estero di età inferiore ai 45 anni che trasferiscono la propria residenza in Liguria.
- Piemonte: detrazione di 250 euro per ogni figlio portatore di handicap a carico e 300 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico (+ 100 euro per ogni ulteriore figlio).
- Puglia: detrazione di 20 euro per ogni figlio a carico e 375 euro per ogni figlio portatore di handicap per i contribuenti con più di tre figli a carico.
- Sardegna: detrazione di 200 euro per ogni figlio minorenne a carico (300 euro per i figli con handicap) per soggetti con un reddito imponibile fino a 55.000 euro.
- Trento: deduzione di 20.000 euro ai contribuenti con un reddito imponibile fino a 20.000 euro.
- Veneto: aliquota dello 0,9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile fino a 45.000 euro e per i contribuenti con un familiare disabile a carico e con reddito imponibile fino a 45.000 euro (se la persona disabile è a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica se il reddito complessivo è inferiore a 45.000 euro).
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
modificaAlla luce delle novità in materia di scaglioni IRPEF introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche Regioni e Province autonome sono chiamate a rivedere le regole relative alle addizionali, per effetto della riformulazione del TUIR.
Le aliquote delle addizionali regionali IRPEF dovranno quindi essere adattate alla nuova formulazione degli scaglioni di reddito prevista dalla Legge di Bilancio 2022, e l’inserimento sul portale del Federalismo Fiscale dovrà avvenire entro il 16 maggio.
Nessuna nuova legge è richiesta a Regioni e Province autonome che intendono invece applicare l’aliquota unica.
Sono questi i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze del MEF, con la risoluzione n. 2/DF pubblicata il 1° febbraio 2022.
Aliquote dell'addizionale regionale da aggiornare entro il 31 marzo
modificaAi sensi di quanto previsto dal comma 5, articolo 1 della legge n. 234/2021, il termine previsto per la determinazione delle aliquote IRPEF regionali è fissato in via esclusiva al 31 marzo 2022 per l’anno in corso, in luogo del termine canonico del 31 dicembre previsto dal comma 3, articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997.
Le Regioni e le Province autonome avranno quindi ancora due mesi circa di tempo per adeguare le aliquote dell’addizionale IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito previsti dalla Legge di Bilancio 2022.
Sui tempi e sui casi in cui è obbligatoria l’adozione di un nuovo provvedimento di legge da parte degli Enti è intervenuto il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la risoluzione n. 2/DF pubblicata il 1° febbraio 2022.
Le aliquote IRPEF regionali dovranno essere adattate ai nuovi scaglioni di reddito, così rideterminati dalla Legge di Bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2022:
- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.
Le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario e la salvaguardia dei criteri di progressività, devono quindi essere modellate sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti a livello statale per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Un principio stabilito dal comma 4, articolo 6 del decreto legislativo n. 68/2011 che porta quindi alla necessità per le Regioni di adeguare la disciplina del tributo, mediante apposita legge da pubblicare nel bollettino ufficiale entro il termine del 31 marzo 2022.
Una scadenza alla quale segue il termine previsto per la trasmissione dei dati al Ministero di Economia e Finanza, ai fini della pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze, fissata al 13 maggio 2022.
Principali riferimenti normativi
modifica- D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446
- D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Legge 5 maggio 2009, n. 42
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Note
modifica- ^ Salta a:a b Addizionale regionale all'irpef, su Dipartimento Finanze. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Salta a:a b Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ IRPEF e Addizionali - Noi PA, su noipa.mef.gov.it. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Salta a:a b c d e Adempimenti delle Regioni e delle Province autonome, su Dipartimento Finanze. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Salta a:a b c d e f g h i Disciplina del tributo, su Dipartimento Finanze. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Salta a:a b c Addizionale regionale all'IRPEF: ricerca aliquote applicabili, su Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
- ^ Salta a:a b c d Normativa, su Dipartimento Finanze. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Salta a:a b c d e f IRPEF 2022, aliquote delle addizionali regionali da aggiornare entro il 31 marzo, su informazionefiscale.it, 2 febbraio 2022. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Salta a:a b c d Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 3 aprile 2022.
- ^ Salta a:a b c Risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022, su Dipartimento Finanze. URL consultato il 3 aprile 2022.
Voci correlate
modifica- Addizionale comunale all'Irpef
- Anno fiscale
- Base imponibile
- Certificato unico dipendente
- Imposta
- IRPEF
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