Volontari in ferma prefissata

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Per volontari in ferma prefissata si intendono i ruoli delle forze armate italiane che comprendono il personale in servizio, per un determinato periodo di ferma. Sono stati istituiti dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, e da ultimo modificati con la legge 5 agosto 2022, n. 119.[1]

Storia modifica

La creazione di ruoli di volontari nelle forze armate italiane è avvenuta progressivamente: le prime figure sono state introdotte a partire dagli anni 1990, in particolare i volontario in ferma breve (VFB) nel 1993 e volontari in ferma annuale (VFA) nel 1999.

Con l'emanazione della legge Martino furono creati i ruoli dei volontari in ferma prefissata di un anno e volontari in ferma prefissata di quattro anni, a partire dal 1º gennaio 2005, abolendo le precedenti figure del VFB e del VFA, e venendo così a costituire il nerbo principale delle forze armate dopo la sospensione del servizio militare di leva in Italia. Le figure vennero poi disciplinate successivamente dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66; la successiva riforma del 2022 ha previsto due nuove figure professionali, entrambe in ferma triennale: il primo accesso, il volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) ed quindi il Volontario in ferma prefissata triennale (VFT).

Disciplina normativa modifica

La legge Martino aveva originariamente stabilito che l'aver prestato un periodo di ferma presso le forze armate italiane costituisse requisito necessario per la partecipazione a concorsi nelle forze di polizia italiane.[2]Le figure sono attualmente disciplinate dal d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 119, entrata in vigore il 28 agosto successivo, è da ulteriori interventi normativi.

Il personale appartenente ai ruoli può anche esser prosciolti dalla ferma a domanda, non prima però di aver espletato i periodi di ferma minimi previsti ordinariamente dalla legge.[3]

La ferma prestata è considerata titolo di preferenza per il superamento dei concorsi nelle forze di polizia italiane.

I ruoli modifica

Categoria dei militari di truppa modifica

Fino all'agosto 2022 erano suddivisi in:

Da quella data i summenzionati ruoli sono ad esaurimento e i volontari in ferma prefissata si distinguono in:

La durata della ferma per i primi è di massimo tre anni (sono consentite due rafferme). I secondi possono transitare nel ruolo dei volontari in servizio permanente ove ne abbiano titolo.[4]

Dopo almeno 24 mesi di servizio il Volontario in Ferma Prefissata Iniziale, di età non superiore a 28 anni, potrà poi partecipare al concorso per titoli ed esami per l’ammissione alla Ferma Prefissata Triennale, acquisendo il grado di caporale.

Al termine della ferma triennale di VFT si prevede che la totalità dei volontari siano ammessi al Servizio permanente nel ruolo Graduati (ex VSP) sostanzialmente in modo automatico, purché in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti.[5]

Categoria degli ufficiali modifica

I requisiti per l'arruolamento modifica

Per i volontari in ferma prefissata, sono previsti i seguenti requisiti:

  • possesso della cittadinanza italiana;
  • età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 24 anni per i VFPI, e non superiore ai 28 per i VFPT;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • diploma di istruzione secondaria di primo grado;
  • assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
  • idoneità fisico-psichico-attitudinale per l'impiego nelle forze armate;
  • esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
  • requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note modifica

  1. ^ Legge 5 agosto 2022, n. 119, su normattiva.it.
  2. ^ Art. 16 legge 26 agosto 2004 n. 226, su edizionieuropee.it.
  3. ^ Art. 933 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66, su edizionieuropee.it.
  4. ^ Art. 3 legge 5 agosto 2022, n. 119, su edizionieuropee.it.
  5. ^ analisidifesa.it

Voci correlate modifica