Abuso minorile (ordinamento italiano)

Voce principale: Abuso minorile.

L'abuso minorile, nell'ordinamento penale italiano, è un reato.[1]

Fonti modifica

Fino al 1996 il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall'art. 519 comma 2 del codice penale.

Con la legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale,[2] si è disposta l'abrogazione integrale della disciplina previgente[3] e si è delineata una fattispecie ad hoc intitolata "Atti sessuali con minorenne" (per distinguere i casi in cui il minore abbia prestato il suo consenso da quelli in cui vi è stata vera e propria costrizione), aggiungendo al codice penale i seguenti articoli:

  • art. 609 bis: Violenza sessuale
  • art. 609 ter: Circostanze aggravanti (della violenza sessuale)
  • art. 609 quater: Atti sessuali con minorenne (minore dell'età del consenso, che varia a seconda dei casi)[2]
  • art. 609 quinquies: Corruzione di minorenne
  • art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
  • art. 609 septies: Querela di parte
  • art. 609 novies: Pene accessorie e altri effetti penali
  • art. 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

Successivamente è stata emanata la legge 269/1998,[4] Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, chiamata informalmente, e con terminologia inesatta, "legge anti-pedofilia".[5] Questa legge ha introdotto nel codice penale gli articoli:

  • art. 600 bis: Prostituzione minorile
  • art. 600 ter: Pornografia minorile
  • art. 600 quater: Detenzione di materiale pornografico (minorile)
  • art. 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006 (38/2006),[6] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Le principali novità hanno riguardato:

  • inasprimento delle pene
  • ampliamento della nozione di pornografia minorile e del suo ambito
  • modifica dell'art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni (precedentemente l'età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
  • introduzione della nozione di Pedofilia e pedopornografia culturale: punisce con la reclusione da tre a cinque anni, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore.
  • introduzione della nozione di Adescamento di minorenni- grooming (art. 609 undecies): stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni.
  • obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
  • introduzione della pornografia minorile virtuale. Le pene previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di pornografia minorile si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali"
  • agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pornografico minorile anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito
  • introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

Rimane inalterata la previsione finale dell'art. 609 bis, nota come attenuante della minore gravità, secondo la quale: "Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".[7] Tale attenuante viene di frequente invocata dalla parte difensiva nei procedimenti penali per i reati di abuso minorile.[8]
Con la sentenza n. 3026 del 27 settembre 2018[9], la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di violenza sessuale è consumato quando "la condotta violenta dell'agente abbia determinato un'evidente e concreta invasione della sfera intima della vittima", negando la concessione dell'attenuante che era stata basata su elementi, quali: "la brevità della relazione corporea tra agente e vittima" e "la mancata penetrazione e soddisfazione erotica dell'aggressore". Sono invece state considerate potenziali aggravanti l'età precoce della vittima, la prolungata estensione temporale delle molestie sessuali e l'esistenza di un legame fiduciario fra vittima e aggressore.[10]

Aspetti di diritto comparato modifica

La legge italiana persegue anche i reati compiuti all'estero: gli italiani che compiono turismo sessuale potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi in Italia, d'ufficio dalla magistratura. Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in caso di rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia. Analogo discorso vale per la magistratura italiana nei confronti delle leggi e autorità competenti del Paese in cui è stato commesso il reato. Un eventuale coordinamento può essere stabilito tramite un accordo bilaterale.

Diversi ordinamenti, come Regno Unito e Stati Uniti, prevedono la costituzione di un database nazionale per i reati sessuali, ad uso interno delle Forze di Polizia, e la pubblicazione dei nomi e foto dei pedofili e predatori, dopo il termine di estinzione della pena. In Italia, non è ammessa la castrazione chimica.

La castrazione chimica è un trattamento farmacologico, che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento ed è utilizzato in diversi Paesi, spesso in combinazione con misure di sospensione condizionale della pena. Nel corso del 2005, l'allora Ministro per le riforme Roberto Calderoli ne ripropose l'utilizzo in Italia.[11]

Ai pedofili o ai predatori, che siano pedofili o no (attratti dalla pre-pubertà), è imposto dalla Legge Megan negli USA il divieto di frequentare o avvicinarsi a luoghi in cui sono presenti i minori o le vittime. La possibilità di emettere un ordine interdittivo contro le molestie su donne e minori è stata introdotta anche in Italia con la legge sullo Stalking.

Convenzione di Lanzarote modifica

Rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Lanzarote, resta scarsamente applicato l'accesso, anche fuori dall'ambito carcerario durante l'esecuzione della pena, dei sex offender a programmi o misure d'intervento volte a ridurre il rischio di reiterazione del reato sessuale.
Il D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non è stato modificato per recepire la Convenzione di Lanzarote (art. 26), per cui in Italia non sussiste la responsabilità civile o amministrativa in materia di abuso sessuale su minori commesso da chi esercita una posizione dirigenziale con potere di rappresentanza, decisionale o di controllo.

La responsabilità delle persone giuridiche, concorrente a quella penale dei singoli, è prevista dalla Direttiva 2011/92/UE art. 12; così come i Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale, efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie (art. 24).

Note modifica

  1. ^ Cf. Dizionario Giuridico Simoni online. URL consultato il 14 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2012).
  2. ^ a b Legge n. 66, 15 febbraio 1996.
  3. ^ Ovvero del capo I del titolo IX del libro secondo c.p., nonché degli artt. 530, 539, 541, 542, 543 c.p. (contenuti rispettivamente, il primo nel capo II e gli altri nel capo III dello stesso titolo).
  4. ^ Legge italiana n.269/1998 (archiviato dall'url originale il 3 giugno 2006).
  5. ^ La pedofilia è una parafilia e non un reato; invece, la legge identifica come reati l'abuso minorile e la pedopornografia, i quali possono esserci anche in assenza di pedofilia.
  6. ^ Aggiornamento della legge italiana n.38/2006. URL consultato il 14 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2011).
  7. ^ Codice penale - art. 609, su brocardi.it. URL consultato l'11 luglio 2019.
  8. ^ Giuseppe Migliore, L'attenuante della minore gravità nella disciplina del reato di atti sessuali con minorenne: una ricognizione della giurisprudenza di legittimità sull'applicabilità di tale circostanza attenuante, su filodiritto.com, 19 dicembre 2017. URL consultato l'11 luglio 2019 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2019).
  9. ^ Cass. III sez. Penale - sentenza n. 3026 del 27 settembre 2018 (PDF), su neldiritto.it, 27 settembre 2018, pp. 4-5. URL consultato l'11 luglio 2019 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2019)., presidente dott. De Nicola, estensore dott. Zunica. Depositata il 19 dicembre 2018, con prot. n.57515, R.G.N.n. 14994/18
  10. ^ Rosalia Ruggieri, Abusi sulla nipote: pugno duro della Cassazione, anche se non c'è stata penetrazione, su avvocatirandogurrieri.it, 15 gennaio 2019. URL consultato l'11 luglio 2019 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2019).
  11. ^ Calderoli: «Castrazione per i reati sessuali»., Corriere della Sera, 22 giugno 2005.