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Borgil (nin á quetë) 12:03, 7 nov 2023 (CET)Rispondi

Re: Rimozione paragrafo modifica

Wikipedia non è una fonte primaria, quindi riporta informazioni che sono già presenti altrove. Alla voce Elena Russo (attrice) l'informazione che si sta tentando ripetutamente di cancellare (peraltro in totale disprezzo dei termini d'uso del progetto) è supportata da fonti attendibili e verificabili (nello specifico Repubblica e Il Corriere), e Wikipedia non fa altro che riportare queste informazioni indicando le fonti, che sono accessibili da chiunque e in qualsiasi momento. Quindi quell'informazione non può essere rimossa. La comunità di Wikipedia - proprio per garantire che nelle voci non siano presenti informazioni lesive o diffamatorie - presta molta attenzione alle fonti e al contenuto delle voci riguardanti i biografati viventi, adottando addirittura una precisa linea guida di riferimento, che è questa: Wikipedia:Biografie di persone viventi. Per il resto, si rimanda alla lettura di Wikipedia:Non minacciare azioni legali. Grazie, --Mtarch11 (msg) 04:40, 10 nov 2023 (CET)Rispondi

Gentile Amm.re
da un’attenta lettura delle sopracitate fonti primarie (Repubblica e Il Corriere) si evince come il paragrafo “Controversie” [della pagina Elena Russo (attrice) su Wikipedia] in realtà travisi nella sua sinteticità i fatti riportati da queste stesse fonti e di conseguenza la percezione del lettore, così come travisa la realtà dei fatti processuali. Non è sufficiente invocare l’attendibilità di una fonte: l’onestà di cronaca si manifesta esclusivamente nell’esposizione completa e trasparente dei fatti. Riportare unicamente taluni concetti omettendo al contempo altri fatti rilevanti, peraltro riportati dalla stessa fonte attendibile, produce lo stesso risultato di un’informazione fallace e potenzialmente lesiva, suscettibile peraltro di configurarsi in diffamazione a mezzo stampa ex. Art 595 c.p.
Difatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche le sole espressioni dubitative, specie nella forma dell’insinuazione, possono integrare l’intento diffamatorio punito dalla norma, atteso che, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase offensiva, ciò che conta è la concreta capacità di ledere o di mettere in pericolo l’altrui reputazione, non solo mediante l’attribuzione di un fatto illecito posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, ma anche mediante la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio (Cass., Sez. V, sentenza del 2014, n. 18982; Cass., Sez. V, sentenza del 1991, n. 4383; Cass., Sez. VI, sentenza del 1976, n. 1988).
Con specifico riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del carattere diffamatorio di un articolo deve essere effettuata facendo riferimento all’intero contenuto, sia sotto il profilo letterale, sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, tenuto conto di tutta l’informazione rappresentata dal testo, dalla sua interpretazione, dai titoli, dai sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile (Cass., Sez. V, sentenza del 2009, n. 26531).
Indubbiamente, ai fini della sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono, con la conseguenza che la lesione dell’altrui reputazione può verificarsi anche nel caso di un articolo corredato da un titolo di per sé offensivo, nel contesto di una pubblicazione che determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio e persino mediante l’utilizzo di interrogativi e espressioni in forma dubitativa che siano suggestionanti, ambigue e insinuanti e, perciò, idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati (Cass., Sez. V, sentenza del 2014, n. 41042).
Si evidenziano qui di seguito le principali omissioni rispetto alla completa esposizione dei fatti:
-       Chiamava per raccomandare le attrici, «ma non vi è certezza di do ut des». La procura di Roma chiede l'archiviazione delle indagini.
-       Il pm chiede inoltre «di distruggere le intercettazioni e tutta la documentazione in formato informatico» relativa all' inchiesta che vorrebbe chiudere. «Le conversazioni appaiono irrilevanti», scrive la procura, che sottolinea «la necessità di assicurare il massimo della tutela alla riservatezza dei soggetti coinvolti».
-       I magistrati romani sottolineano infatti «l'estrema genericità dell'asserita promessa corruttiva».
-       I pm affermano che «l'incertezza sulla sussistenza del binomio promessa-accettazione non risulta risolta da altri elementi in fatto che permettano di ricostruire con precisione i termini della promessa.
In secondo luogo si evidenzia come non siano stati presi in considerazione i numerosi articoli successivi, riportati su testate giornalistiche altrettanto attendibili (gruppi editoriali soci ANSA), nei quali emerge una più completa e definitiva esposizione dei fatti.
Pertanto, sulla base del dovere di completezza dell’informazione, che sta alla base dell’obbligo inderogabile di rispetto della verità sostanziale dei fatti, si chiede la cancellazione del paragrafo “Controversie” oggetto di discussione; in subordine la rettifica delle informazioni riportate, mediante una più completa, recente e trasparente esposizione dei fatti.
Cordiali saluti --Samorymaiga (msg) 14:59, 10 nov 2023 (CET)Rispondi