Lex curiata de imperio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: Fix wikilink (vedi discussione)
mNessun oggetto della modifica
Riga 1:
Una "'''lex regia de imperio'''" (legge regale sul monopolio della sovranità) è un documento che attesta l'alienazione (ossia il trasferimento) irreversibile ad un sovrano di ogni potere che precedentemente spettava al popolo.
 
== Descrizione ==
Nel periodo [[età regia di Roma|regio]] veniva usata una metodologia simile chiamata '''lex curiata de imperio''' dove il popolo della cittadinanza romana rappresentata dalle [[Curia (storia di Roma)|curie]] (denominati così dalla tradizione ma riconducibili ai [[Comitia curiata]]) concedevano i poteri al ''rex'' come capo della comunità. Ritenuta dagli storici solo simbolica e utilizzata poi anche per concedere il potere ai consoli o agli alti magistrati nell'età repubblicana.
Nel periodo [[età regia di Roma|regio]] veniva usata una metodologia simile chiamata '''lex curiata de imperio''' dove il popolo romano, attraverso la convocazione e votazione dei [[Comitia curiata]], concedevano i poteri al ''rex'', sottomettendosi così questo in quanto capo supremo della comunità.
 
<!--Ritenuta dagli storici solo simbolica e utilizzata poi anche per concedere il potere ai consoli o agli alti magistrati nell'età repubblicana. -->
 
La dottrina romanistica si è divisa al riguardo della lettura di questo istituto così antico. Il [[Pietro De Francisci|De Francisci]] ha ritenuto fosse una dichiarazione solenne fatta al popolo da parte del titolare dell<nowiki>'</nowiki>''[[imperium]]'', seguita da un'acclamazione del popolo.<ref>Pietro De Francisci, ''Arcana imperii'', III.I pp. 48 ss.</ref> Ma [[Francesco De Martino]] ha criticato quest'impostazione, sostenendo che non è possibile definire ''[[Legge romana|lex]]'' la dichiarazione di un magistrato, benché dotato di ''imperium'': perciò per lui la ''lex curiata de imperio'' sarebbe la testimonianza della sovrapposizione di un potere centrale a quello federato delle gentes (nell'ambito della teoria della [[fondazione di Roma]] come unione di gruppi minori autonomi).<ref>Francesco De Martino, ''Storia economica di Roma antica'', I p. 158, Firenze 1980.</ref> Per [[Feliciano Serrao]], che in questo caso segue il De Martino, la ''lex curiata de imperio'' sarebbe il primo intervento del popolo nell'ordinamento giuridico romano, e perciò sarebbe legge in senso formale anche se non sostanziale - in quanto non esprime norme generali e astratte vincolanti per tutta la collettività-.<ref>Feliciano Serrao, ''Diritto privato economia e società nella storia di Roma'', I.I pp. 77-78, Napoli 2008 (ristampa).</ref>