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Buone notizie dal diritto italiano NAVIGAZIONE



Ogni tanto una buona notizia ci vuole :-)
Oggi la Corte di Cassazione ha depositato una sentenza sicuramente molto importante per il diritto italiano in materia di web. Si tratta della sentenza 35511/10, della quale ancora pare non sia disponibile online il testo integrale (chi lo trovasse gentilmente lo linki), ma di cui molte agenzie di stampa hanno anticipato alcuni passaggi significativi, che credo guadagneranno facilmente la vostra attenzione.
Un direttore responsabile di una testata web è stato assolto dall'accusa di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 del codice penale, perché il fatto non costituisce reato. L'articolo citato riguarda la responsabilità del direttore per i reati commessi per mezzo della testata che dirige. E' cioè punibile quel direttore che non evita che sulle pagine di cui è responsabile escano contenuti costituenti reato. Casi tipici sono la diffamazione e il vilipendio (il caso di specie riguardava infatti un caso di diffamazione). Da oggi però è finalmente confermato che la responsabilità per "mancato controllo" da parte del direttore non è estensibile al di fuori dell'ambito della carta stampata. Nello specifico, per il web il mancato controllo non è punibile ai sensi dell'art.57.
Dei brani che si leggono qua e là, mi pare opportuno richiamare alcuni principi che la sentenza fissa molto chiaramente sulla specifica diversità del web rispetto ad altri media, e questo pur non essendo giornalisti ci interessa molto da vicino, visto che la maggior parte dei progetti legislativi che puntano ad apporre restrizioni alla libera Rete si fondano su ipotesi di estensioni al web di principi studiati parecchi decenni fa per la carta stampata:

  • "l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media" non consente di applicare in questo contesto norme studiate espressamente e chiaramente per la carta stampata, perciò in dettaglio la norma del codice penale "si riferisce specificamente all'informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica della norma".
    La sentenza quindi applica il divieto di analogia ed il principio di tassatività della norma in presenza di una specificità talmente marcata da far parlare di assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, autorevole asseverazione di capitale importanza per il web.
  • Non sono "responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum"
    La riaffermazione della distinzione fra gestori di un servizio e loro utenti che commettano reati abusando del servizio stesso, si accoda ad un orientamento che se anche non del tutto univoco, comincia a consolidarsi verso una direzione di più accurata considerazione del carattere personale della responsabilità in questi campi. Ovvia direi l'importanza per un progetto a contribuzione aperta come il nostro, esposto al rischio di veicolare temporaneamente non solo reati "espressivi", ma anche "materiali", come ad esempio la violazione di copyright, a causa di usi illegittimi del servizio offerto.
  • "la cosiddetta interattivita' renderebbe probabilmente vano il compito di controllo del direttore di un giornale on-line"
    A maggior ragione, pare di poterne dedurre, eventuali responsabilità di controllo per siti ad elevatissimo tasso di edizione sarebbero impensabili.
  • "risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilita' ex art. 57 cp ai direttore del giornale telematico", però "il legislatore e' effettivamente intervenuto negli ultimi anni sulla materia senza minimamente innovare sul punto".
    Progetti di sottoposizione a responsabilità in termini analoghi a quelli previsti per la carta stampata, ce ne sono però stati. Sono stati avanzati e sono stati ritirati dinanzi alla constatazione dell'inadeguatezza di vecchie burocrazie ad un'eventuale loro applicazione in ambito telematico. Il fatto che sulla materia non si sia "minimamente innovato" è un silenzio della legge (che ubi noluit tacuit) reso ancora più significativo dal pregresso espresso tentativo di normazione sulla materia, e malgrado ciò confermato come silenzio della legge.

(fonti: RaiNews24, Zeus, FNSI, Repubblica - per par condicio avremmo linkato anche il Corriere, ma è in sciopero per questioni di web...)
Ci sono insomma diversi spunti - per una volta - favorevoli in ottica wikipediana, a partire da un'ulteriore conferma della decisa distinzione fra la figura del gestore del sito (operativamente il nostro sysop) e quella dell'utente che sul sito compie illeciti. Ed ancora più distante da quest'ultima diventa conseguentemente la figura dell'editore, specie per noi che non ne abbiamo uno :-)
Ora, siccome qualcuno potrebbe mettersi in testa un'idea meravigliosa e tutto eccitato estendere normativamente la portata dell'articolo del codice penale o di altre norme, credo non ozioso dare un'occhiata a qualcuno dei principi che la stessa Suprema Corte aveva enunciato di recente sulla stessa materia quando però si trattava di carta stampata in questa sentenza. In una povera Patria in cui non ci si meraviglia più di niente, neanche delle idee meravigliose, chissà, potrebbe anche succedere. Quindi mai abbassare la guardia.
Oggi però portiamoci a casa la buona notizia :-) --Fantasma (msg) 01:51, 2 ott 2010 (CEST)[rispondi]

A naso mi sa che sarà usata come scusa per allargare le norme sulla stampa a tutta la rete, dicendoc he hanche la cassazione ha sostenuto che ce n'e' bisogno... viste anche le leggi in discussione (es decreto intercettazioni) direi che governo&opposizione non potevano avere una scusa migliore per spacciare come necessaria questa riforma. --Yoggysot (msg) 02:36, 2 ott 2010 (CEST)[rispondi]
Sì, ma intanto oggi dicono così, e domani in un'altra sentenza si smentiranno. Il problema del dritto italiano è che è troppo ballerino. PersOnLine 12:25, 2 ott 2010 (CEST)[rispondi]
Non è ora difficile trovare la sentenza, da ultimo ancche su source (ancora da formattare), più complesso è dare giudizi. Certo sempre meglio questa sentenza rispetto ad un pugno in un occhio, ma, almeno ad una prima lettura, riguarda solo l'esclusione del reato per colpa oggettiva. Vediamo come la commenterà la stampa specializzata.--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 19:15, 2 ott 2010 (CEST)[rispondi]
Un primo commento, sul "domenicale" del Sole 24 ore intitolato: "La Cassazione non ferma il caos nel web. Che peccato" firmato con lo pseudonimo di Polaris (i nick anonimi non li abbiamo solo noi!?) in cui si afferma che questa sentenza "sancirà l'irrilevanza dell'informazione online non professionale ..." e proseguendo nella discussione fra teorie del complotto e circolazioni di calunnie"... fuori dai grandi siti del monopolio, Google, Youtube, Wikipedia, i lillipuziani continueranno a credersi liberi e, nel caveau dei pochissimi seguaci, a predicare piccoli credi settari..." afferma che tutte le falsita' finiranno per essere disperse dai motori di ricerca e "E nulla piu' restera' se non un roco slogan ... una correzioen acida di wiki che nessuno mai leggera', fossile online della frustrazione." E conclude rietnendo ch ela sentenza in luogo di sostenre al liberta' garantisca l'irrilevanza al rumore di fondo dell'informazione online. --Bramfab Discorriamo 11:12, 4 ott 2010 (CEST)[rispondi]
Mi pare che non sia stato segnalato l'articolo di PI, che contiene diversi collegamenti a interventi un po' piú ragionati sull'argomento. --Nemo 19:38, 5 ott 2010 (CEST)[rispondi]
Ringrazio WikiSource per la pronta pubblicazione. Preciso un punto. A me premeva solo sottolineare che con questa sentenza definitivamente "Stampa e web pari non sono". Lo dicono in questa forma inequivocabile in una sede già sopra citata. Volevo dare risalto a questo aspetto, dal momento che periodicamente qui si deve lamentare il timor di danno da ventilate applicazioni estensive di norme create quando la stampa era l'unico medium insieme alla radio ed al banditore.
Poi, per carità, siamo tutti liberi di vedere questa sentenza come irrilevante e di infastidircene pure, come quasi parrebbe succedere a PI. Io però tengo sempre presente che ci sono in questo momento situazioni in essere che ci dovrebbero essere vicine e che hanno potuto essere allestite stante la poca chiarezza in argomento proprio su alcuni punti dei quali questa decisione va almeno in tangenza; penso perciò a chi in questo momento si deve difendere da pretese che non commento ed ai nostri sysop, che possono godere di una sicurezza in più essendo stati fissati a chiare lettere dei principi che giurerei di loro stretto interesse. Qualunque polemica interna si possa aver avuto, la cosa riguarda molto da vicino dei Wikipediani quindi so che ci trova tutti solidalmente di buon spirito nel guardare alla futura evoluzione delle vicende in cui sono coinvolti innanzitutto dei Wikipediani; lo spirito positivo non è una soluzione ai problemi, ma intanto male non fa ;-)
Circa la reazione corporativa della stampa, mi piace segnalare fra i commenti Quintarelli, che non ha bisogno di presentazioni. E per meglio contestualizzare come in fondo la stampa cartacea non possa mai essere tendenzialmente favorevole alla Rete, ricordo che per la lettura dei giornali l'Italia è in un faticoso testa a testa con la Malesia (Livraghi 2005), e che oggi forse il vero "rumore di fondo" è la carta che si appallottola da sé per occupare sempre meno spazio nell'informazione. Del resto la stampa cartacea cerca quasi sempre di sbarcare sul web, mentre dal web nessuno si sogna di esportarsi su carta stampata. Vorrà pure dir qualcosa...
Allora, se ci sono dei punti molto fermi in questa sentenza, molto chiari e di difficile confutabilità come l'assoluta eterogeneità, credo che ci interessi da vicino, credo che a questo passaggio debba essere dato adeguato rilievo, e - nessuno se ne abbia - prendo certo atto di cosa dice la "stampa specializzata" (da cui peraltro vengono diversi stimatissimi Wikipediani), ma non pendo sicuramente dalle sue labbra per formarmi un convincimento. Ed il relativo silenzio dei tanti commentatori che normalmente ci si sarebbe atteso di leggere sul tema, mi conforta nell'idea che ci sia qualcosa di non negativo per noi in quel documento giudiziario ;-) --Fantasma (msg) 23:48, 6 ott 2010 (CEST)[rispondi]