Capitolo (cristianesimo)

assemblea di presbiteri o di religiosi, dotata di personalità giuridica e di autorità normativa

Il capitolo, o collegio, nella Chiesa cattolica, nell'anglicanesimo e nel luteranesimo scandinavo, è un'assemblea di presbiteri o di religiosi, dotata di personalità giuridica e di autorità normativa.

Riunione del capitolo dell'Ordine dei Trappisti a Oelenberg (Frédéric Lix, 1889).

Il capitolo nell'ambito di una Chiesa cattedrale (e più raramente di una chiesa concattedrale), di una chiesa abbaziale (tipicamente benedettìna) o di una chiesa collegiata, ovvero di un ordine cavalleresco, è un soggetto autonomo nelle decisioni che riguardano i suoi membri, e per questo motivo solo chi ne fa parte può intervenire nelle votazioni e nei dibattiti.

Negli antichi monasteri benedettini durante il capitolo potevano parlare soltanto i monaci; anche qualora altre persone fossero state ammesse come osservatori, queste non avevano diritto di intervenire. Da qui viene il modo di dire "avere/non avere voce in capitolo".[1]

Il capitolo negli istituti di vita consacrata modifica

Negli istituti di vita consacrata della Chiesa cattolica, il capitolo è la riunione di tutti i religiosi di un monastero, di una provincia o di una congregazione, volta a riflettere, verificare e prendere decisioni relativamente alla vita religiosa comune dei membri di quell'istituto.

Nei monasteri, la sala capitolare è l'ambiente in cui, una volta al giorno, si legge un "capitolo" della regola oppure si discute, quando sia necessario, dei problemi che riguardano l'intera comunità.

Capitolo dei canonici modifica

 
Canonici di Bruges, nelle Fiandre.

Il capitolo, o collegio dei canonici di una cattedrale, di una concattedrale o di una collegiata, è un gruppo di presbiteri incaricato di assicurare la celebrazione del culto con continuità e solennità. In una diocesi il capitolo della cattedrale è il "senato del vescovo", e vi fanno parte sacerdoti che si sono distinti per particolari meriti nel loro ministero.

I membri di un capitolo si riuniscono secondo quanto stabilito dagli statuti specifici per recitare o cantare la liturgia delle ore e per celebrare la messa capitolare.

Il conferimento del canonicato a un presbitero spetta al vescovo, dopo che questi abbia udito il capitolo stesso, mentre l'istituzione di un nuovo capitolo è oggi riservata alla Santa Sede. Il canonico in alcuni casi porta il titolo di monsignore, per particolari motivazioni storiche, oppure il solo titolo di canonico, e a seconda del grado è parificato in molti casi ai prelati minori, con abito proprio. Durante le funzioni nella Chiesa capitolare ha diritto di indossare l'abito corale proprio del capitolo di cui è parte, con i rispettivi colori della talare e della mozzetta, con il cordone e croce pettorale (o medaglia iconografica) previsti.

Al capitolo, come vero collegio, competono i diritti delle persone morali collegiali. Il diritto canonico assegna al capitolo il diritto e il dovere di darsi degli statuti che devono regolamentare il regime interno, le riunioni capitolari, l'amministrazione dei beni comuni.

I canonici, fin dal giorno del loro insediamento, hanno diritto a insegne e a privilegi propri. Le insegne sono stabilite dal documento di istituzione del capitolo o da privilegi speciali: i canonici le possono usare nella propria chiesa, in tutta la diocesi in cui si trova il capitolo, e anche al di fuori di essa se così previsto dal privilegio papale. Essi hanno diritto a un seggio nel coro, e "hanno voce in capitolo" nelle loro riunioni (che vengono chiamate anch'esse "capitoli").

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