Linea di successione al trono d'Italia

linea di successione interna a Casa Savoia per la trasmissione ereditaria del trono d'Italia

La linea di successione al trono d'Italia era la gerarchia di Casa Savoia per la trasmissione del titolo di re d'Italia. A seguito del mutamento istituzionale del 1946 e della cessazione del titolo regale, tale gerarchia identifica oggi esclusivamente il Capo di Casa Savoia e ne regolamenta la successione.

Vittorio Emanuele di Savoia agisce da Capo della Casa dal 1983, anno della morte di Umberto II, ma questo titolo e le prerogative ad esso spettanti (il gran magistero degli ordini dinastici sabaudi e il titolo di duca di Savoia) vennero contestati da Amedeo di Savoia-Aosta. Tale disputa nacque a seguito del matrimonio non autorizzato da Umberto II fra Vittorio Emanuele e Marina Doria, situazione che avrebbe portato, secondo la normativa dinastica di Casa Savoia, lo stesso Vittorio Emanuele e la sua discendenza al di fuori della linea di successione.

Secondo i sostenitori di Vittorio Emanuele, il Capo della Casa può legittimamente modificare in maniera autonoma e unilaterale i criteri di successione dinastica, nonostante questo non sia mai avvenuto, in passato, durante i dieci secoli di regno della dinastia.[N 1] In questo caso, stando a una modifica delle leggi dinastiche operata da Vittorio Emanuele nel 2019, la successione seguirebbe attualmente il criterio della primogenitura eguale e il titolo di Capo della Casa spetterebbe al figlio primogenito indipendentemente dal sesso.

Invece secondo i sostenitori di Aimone di Savoia-Aosta, quale successore del padre Amedeo, le leggi di successione dinastica possono essere modificate solo in due modi: con l'esercizio effettivo combinato dei poteri della Corona e del Parlamento,[1][2][3] oppure con un accordo preventivo scritto e firmato da tutti i principi maggiorenni della famiglia la cui posizione in linea di successione verrebbe alterata.[N 2][4] Mancando queste condizioni, stante l'attuale ordinamento repubblicano dello Stato e non essendo stato redatto alcun accordo preventivo fra tutti i principi maggiorenni di Casa Savoia, sempre secondo i sostenitori di Aimone non sarebbe possibile, per Vittorio Emanuele, compiere modifiche unilaterali alle leggi suddette. La successione, pertanto, seguirebbe il criterio della primogenitura maschile secondo la legge salica, ossia si baserebbe sulla regolamentazione rimasta "cristallizzata" al giugno 1946, in vigore al momento della cessazione dell'istituto monarchico in Italia.[5]

Le leggi dinasticheModifica

Normativa sui matrimoniModifica

 
Vittorio Amedeo III di Savoia

La successione dinastica in Casa Savoia, strettamente interconnessa alla normativa sui matrimoni principeschi, è regolamentata da una serie di norme originate agli albori della dinastia, tramandate oralmente almeno dall'anno 1000, codificate per iscritto a partire dal 1780 e mai abrogate, contenute in una pluralità di atti.[6]

Regno di Sardegna
Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso.
Art. 2. Se nell'inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz'altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia.
Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi.
  • Il regio editto del 16 luglio 1782, anch'esso emanato da Vittorio Amedeo III:
Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all'occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti.
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Regno d'Italia

I criteri fondamentali relativi ai matrimoni vennero recepiti dalle due edizioni del Codice Civile:

Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re.
Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.
Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.

AnalisiModifica

 
Gli ultimi due secoli dell'albero genealogico di Casa Savoia.

I matrimoni dei principi di Casa Savoia avvengono rigorosamente fra pari: questo uso, insieme al diritto di primogenitura e all'esclusione delle linee femminili, è attestato sin dalla fondazione della dinastia, ai tempi di Umberto Biancamano, e già dall'anno 1000 l'erede al trono era tale solo se aveva contratto un matrimonio di pari rango con il preventivo assenso da parte del Capo della Casa. Tale peculiarità, vera e propria consuetudine tramandata oralmente e osservata con rigore durante i secoli successivi, aveva lo scopo di evitare che soggetti potenzialmente destabilizzanti per la Corona o per lo Stato potessero entrare a far parte della famiglia. Nel XVIII secolo, quando molte dinastie, per evitare dispute, iniziarono a trascrivere gli usi tramandati in maniera orale che definivano i doveri dei principi, il re di Sardegna Vittorio Amedeo III codificò per iscritto le tradizioni che regolavano la successione in Casa Savoia nelle regie lettere patenti del 13 settembre 1780.[N 1][7] Conformemente a molte famiglie reali europee (come, ad esempio, quella belga, quella danese, quella olandese o quella spagnola), anche in Casa Savoia il principe che sta per sposarsi deve obbligatoriamente ricevere l'assenso al matrimonio dal Capo della Casa, pena la perdita di tutti i diritti di successione.[8]

L'art. 1 delle regie lettere patenti del 1780 prevede che, nel caso venga celebrato un matrimonio fra principi senza la preventiva autorizzazione da parte del Capo della Casa, quest'ultimo potrà decidere caso per caso le sanzioni da comminare. L'art. 2, invece, descrive una fattispecie particolare e più grave: quella che, oltre all'assenza della preventiva autorizzazione da parte del Capo della Casa, si aggiunga la circostanza di matrimonio diseguale (ad esempio un principe che sposa una borghese, o un membro della piccola nobiltà). In questo caso, sempre secondo l'art. 2, è prevista la decadenza automatica del principe contraente matrimonio e l'esclusione da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza. Infine, l'art. 3 prevede la possibilità che un principe contragga matrimonio diseguale, ma sempre previo obbligatorio assenso da parte del Capo della Casa. Quest'ultimo potrà allora, con atto scritto, dichiarare il matrimonio dinastico o morganatico:[4] nel primo caso il principe contraente matrimonio manterrà i propri titoli e diritti e li trasmetterà alla moglie e all'eventuale discendenza (come nel caso delle nozze fra il duca di Genova Ferdinando di Savoia con Maria Luisa Alliaga Gandolfi dei conti di Ricaldone, che divenne duchessa di Genova), mentre nel secondo caso il principe contraente matrimonio manterrà i propri titoli e diritti, ma non li trasmetterà né alla moglie, né all'eventuale discendenza (come nel caso delle nozze fra Eugenio Emanuele di Savoia-Villafranca con Felicita Crosio, che non assunse alcun titolo dal marito).[9]

La decadenza di un principe che si sposa senza regio assenso e la sua esclusione dalla linea di successione sono automatiche e non necessitano di alcun ulteriore atto da parte del Capo della Casa, come previsto dall'art. 2 (« [...] si intenderanno senz'altro decaduti...»). Il principe decaduto non può appellarsi e contro tale situazione «non è ammesso reclamo ad alcuna autorità».[10] Il successore al trono viene sempre identificato dalle leggi di successione dinastica, e mai per via arbitraria o testamentaria: «i poteri del nuovo Re non derivano dal precedente, ma direttamente dalla costituzione».[11] Lo Statuto Albertino, adottato nel 1848, non si sofferma sulle leggi di successione e rinvia alle disposizioni precedenti dando solo, a differenza di altre costituzioni coeve, indicazioni di massima in merito alla successione.[12] L'art. 2 dello Statuto recita infatti: «Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica»,[13] precisando quindi che le donne sono escluse dalla linea di successione. Lo Statuto Albertino ha abrogato le precedenti disposizioni contrarie a esso secondo la lettura dell'art. 81 («Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata») ma, sulla base della dottrina prevalente nel periodo monarchico,[7] le norme dinastiche contenute nelle regie lettere patenti del 1780 e nel regio editto del 1782 non sono contrarie allo Statuto dal momento che anch'esse prevedono la legge salica, precisandone i criteri di applicazione attraverso la normativa sui matrimoni principeschi.[14]

Di nuovo, a conferma della validità delle disposizioni settecentesche, gli articoli inseriti nel Codice Civile del 1865 e nel Codice Civile del 1942, che prescrivono l'obbligatorietà del regio assenso prima delle nozze: « [...] non si possono considerare come legittimi discendenti per la successione al trono se non i figli nati da matrimonio considerato legittimo secondo i princìpi del nostro diritto pubblico. Perché a tali effetti il matrimonio sia legittimo occorre: I) che sia stato fatto con l'assenso del Re conformemente alla disposizione dell'art. 69 del Codice Civile; II) che non sia stato contratto con persona di condizione inferiore, cioè non appartenente alla categoria dei prìncipi di famiglie regnanti o ex regnanti. Ciò in forza della reale patente del 13 settembre 1780 e del reale biglietto del 28 ottobre[N 3] del medesimo anno. Queste disposizioni continuano a essere in vigore, non essendo state abrogate da leggi o da decreti successivi».[12]

La legge n. 2693 del 9 dicembre 1928, che istituiva il Gran consiglio del fascismo, all'articolo 12 stabiliva che esso aveva facoltà, fra le varie cose, di pronunciarsi in materia di successione al trono. Tuttavia dal 1928 al 1943, anno di abolizione della legge suddetta e dello stesso Gran consiglio, non venne presentata alcuna proposta riguardante modifiche sui criteri di successione.[15] Il principio dell'assenso preventivo non venne ritenuto contrario neanche alla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, dal momento che rimase sotto il profilo dell'assenso del presidente della Repubblica per i militari di alto rango e per i diplomatici di carriera,[16] cioè per quei soggetti che, come un tempo i membri della famiglia reale, rappresentano con le loro funzioni l'immagine pubblica dello Stato.[17]

In sintesi la successione in Casa Savoia, secondo l'interpretazione delle leggi suddette, segue:

  • La legge salica, che comporta l'esclusione delle donne dalla successione.
  • L'ordine di primogenitura.
  • Il principio di parità delle nozze, eccezionalmente derogabile.
  • Il principio del regio assenso alle nozze da parte del Capo della Casa, non derogabile.
Caso Conseguenze
Un principe, con il preventivo assenso del Capo della Casa, sposa una principessa Il matrimonio è dinastico: il principe manterrà i propri titoli e diritti di successione, la principessa assumerà i titoli del marito, i futuri figli erediteranno i titoli del principe e saranno inclusi nella linea di successione al trono
Un principe, con il preventivo assenso del Capo della Casa, sposa una donna di condizione inferiore Il Capo della Casa deciderà se dichiarare il matrimonio dinastico o morganatico. Se dinastico, il principe manterrà i propri titoli e diritti di successione e la sposa assumerà i titoli del marito. I futuri figli erediteranno i titoli del principe e saranno inclusi nella linea di successione al trono. Se morganatico, il principe manterrà i propri titoli e diritti di successione, ma la sposa non assumerà i titoli del marito. I futuri figli non erediteranno i titoli del principe e non saranno inclusi nella linea di successione al trono
Un principe, senza il preventivo assenso del Capo della Casa, sposa una principessa Il Capo della Casa deciderà, caso per caso, le sanzioni da comminare
Un principe, senza il preventivo assenso del Capo della Casa, sposa una donna di condizione inferiore Il principe perde immediatamente tutti i propri titoli e diritti di successione. La moglie non assumerà alcun titolo dal principe. I futuri figli non erediteranno alcun titolo dal principe e non saranno inclusi nella linea di successione al trono

AntefattoModifica

Linea di successione al giugno 1946Modifica

La linea di successione al trono, al momento della cessazione dell'istituto monarchico in Italia, era la seguente:

 Carlo Alberto
XXIII Re di Sardegna
 
  
 Vittorio Emanuele II
I Re d'Italia
 Ferdinando
I duca di Genova
  
   
Umberto I
II Re d'Italia
 Amedeo
I duca d'Aosta
 Tommaso
II duca di Genova
   
       
Vittorio Emanuele III
III Re d'Italia
 Emanuele Filiberto
II duca d'Aosta
4 Vittorio Emanuele
Conte di Torino
5 Ferdinando
III duca di Genova
6 Filiberto
Duca di Pistoia
7 Adalberto
Duca di Bergamo
8 Eugenio
Duca di Ancona
  
   
 
Umberto II
IV Re d'Italia
Amedeo
III duca d'Aosta
2 Aimone
IV duca d'Aosta
  
  
1 Vittorio Emanuele
Principe di Napoli
 3 Amedeo
Duca delle Puglie

La posizione di Umberto IIModifica

 
Amedeo di Savoia-Aosta e Vittorio Emanuele di Savoia.
 
Amedeo di Savoia-Aosta.

Alla fine degli anni cinquanta alcuni rotocalchi italiani e stranieri iniziarono a dare notizia di avventure sentimentali fra Vittorio Emanuele di Savoia e l'attrice Dominique Claudel, ventilando anche l'ipotesi di possibili nozze.[18] Il re Umberto II, in una lettera a Vittorio Emanuele del 25 gennaio 1960, preannunciò il proprio rifiuto alla concessione del regio assenso qualora Vittorio Emanuele avesse contratto matrimonio diseguale ed espose il proprio punto di vista sulla questione: «Il tuo matrimonio con la sig.na Claudel porterebbe come conseguenza la tua decadenza da qualsiasi diritto di successione come Capo della Casa di Savoia e di pretensione al trono d'Italia, perdendo i tuoi titoli e il tuo rango e riducendoti alla situazione di privato cittadino».[19] Inoltre, il re precisò che la decadenza automatica di un principe che contrae matrimonio non autorizzato con una sposa di rango inferiore «si richiama alla legge della nostra Casa, vigente da ben 29 generazioni e rispettata dai 43 Capi Famiglia, miei predecessori, succedutisi secondo la legge Salica attraverso matrimoni contratti con famiglie di Sovrani. Tale legge, io 44º Capo Famiglia, non intendo e non ho diritto di mutare, nonostante l'affetto per te».[19]

Ancora, il 18 luglio 1963, a seguito di un articolo pubblicato sul periodico Oggi[20] che dava per imminente il matrimonio fra Vittorio Emanuele e la sua nuova fidanzata, la campionessa di sci d'acqua Marina Doria, Umberto II chiese per iscritto al figlio chiarimenti sui suoi progetti matrimoniali, ricordandogli l'avvertimento contenuto nella lettera del 1960: «Ho letto - per caso - la tua intervista su "Oggi": se essa rispecchia fedelmente il tuo pensiero - e questo ti chiedo di farmelo sapere al più presto, con assoluta chiarezza - mi rincresce soprattutto che tu non abbia sentito il bisogno di parlarmi o di scrivermi prima, anche perché tratti di questioni che riguardano direttamente me. Nell'attesa di avere una tua lettera devo, circa i tuoi progetti matrimoniali, ripeterti, parola per parola, quanto ebbi a scriverti il 25 gennaio 1960, in una simile circostanza».[21]

Inoltre, Umberto II avvertì il figlio che un matrimonio non autorizzato avrebbe comportato anche risvolti patrimoniali, dal momento che l'eredità dello stesso Umberto II sarebbe in futuro stata divisa in parti uguali fra Maria Pia, Vittorio Emanuele, Maria Gabriella e Maria Beatrice, anziché riservare una quota più consistente all'erede dinastico.[19] In più, Umberto II avvisò il figlio che l'inosservanza agli ammonimenti avrebbe comportato anche la sospensione dell'appannaggio di duemila franchi svizzeri che Vittorio Emanuele percepiva mensilmente, cosa che effettivamente avvenne.[22] Vittorio Emanuele, in pratica, sarebbe rimasto erede civile di Umberto II, equiparato alle proprie sorelle nell'asse ereditario «giacché non vi sarebbe più alcuna ragione per un particolare trattamento» a suo favore, ma non sarebbe più stato erede dinastico e successore.[19] Qualora Vittorio Emanuele avesse deciso di non osservare le regole indicategli dal padre, il successore dinastico di Umberto II sarebbe diventato per automatismo «il parente maschio più prossimo»,[10] in questo caso il duca d'Aosta Amedeo.[23]

In conseguenza delle nozze civili di Vittorio Emanuele con Marina Doria, celebrate a Las Vegas nel 1970,[N 4] Umberto II prese atto dell'automatica decadenza dinastica del figlio a norma delle regie lettere patenti del 13 settembre 1780 («tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz'altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi»)[N 1] e, coerentemente a quanto notificato il 25 gennaio 1960, irrogò le seguenti sanzioni:[N 5]

  1. Equa ripartizione testamentaria della propria eredità fra tutti i figli, senza la quota maggiore che era originariamente prevista per il principe ereditario.[24]
  2. Divieto di partecipazione dei membri di Casa Savoia, consistenti nei principi e nelle principesse delle Case Savoia-Genova e Savoia-Aosta, al matrimonio religioso celebrato a Teheran nel 1971 e al successivo ricevimento tenuto a Ginevra.[25][N 6]

Le sanzioni furono comminate da Umberto II con discrezione, senza proclami pubblici che avrebbero potuto mettere in cattiva luce la Casa, il figlio (già esposto a note vicende di natura legale), e il successore dinastico. Inoltre Umberto II, benché nutrisse sentimenti di affetto verso Vittorio Emanuele e verso il nipote Emanuele Filiberto, e nonostante avesse partecipato ad alcuni eventi familiari come il battesimo dello stesso Emanuele Filiberto,[19] non riconobbe la nascita di quest'ultimo come significativa da un punto di vista dinastico e, come diretta conseguenza, non conferì a Emanuele Filiberto alcun titolo, né onorificenza, né il trattamento di altezza reale,[26] che gli sarebbe spettato di diritto qualora Vittorio Emanuele non fosse decaduto dalla sua posizione di successore dinastico[27] (nell'integrale dei Provvedimenti Nobiliari di Grazia e di Giustizia di Umberto di Savoia non risulta alcuna concessione firmata da Umberto II relativa ai titoli di principe di Piemonte e di principe di Venezia, nonostante questi titoli siano correntemente utilizzati da Emanuele Filiberto).[28]

Dopo la morte di Umberto IIModifica

Le condizioni di salute di Umberto II, colpito da un tumore alle ossa, ebbero un notevole peggioramento nell'autunno del 1982. Nel tentativo di salvargli la vita venne trasferito da Cascais, dove si trovava in esilio, alla London Clinic di Londra. Secondo la testimonianza della figlia Maria Beatrice di Savoia: «Vittorio passeggiava freneticamente per i corridoi della clinica con un foglio in mano. Scoprii poi che si trattava del decreto di nomina nobiliare in favore della moglie Marina. Lo aveva preparato da tanto tempo e sperava che almeno in punto di morte lo firmasse. Ma non ci riuscì».[29]

All'inizio del 1983, nella fase terminale della malattia, Umberto II venne trasferito da Londra all'ospedale di Ginevra per fare in modo che fosse più vicino ai familiari. Dopo la sua morte, avvenuta il 18 marzo dello stesso anno, Vittorio Emanuele agì da Capo di Casa Savoia assumendone titoli e prerogative, benché le questioni relative al suo matrimonio non autorizzato e alla conseguente decadenza automatica dalla successione dividessero i monarchici italiani.[30] Suo figlio Emanuele Filiberto, nonostante Umberto II non gli avesse concesso alcun titolo, né trattamento, né onorificenza, iniziò a utilizzare i titoli di principe di Piemonte e di principe di Venezia, nonché ad attribuirsi il trattamento di altezza reale.[31]

La XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione del 1948 aveva precluso a tutti i membri e ai discendenti di Casa Savoia l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e la possibilità di ricoprire uffici pubblici. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi era stato inoltre interdetto l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano ed era prescritta l'avocazione allo Stato dei loro beni.[32] Con il possibile ritorno in patria dall'esilio di Vittorio Emanuele e di Emanuele Filiberto, accompagnato questo da un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la successione dinastica a Umberto II fu al centro di aspri dibattiti.

Nel 2001, per dirimere la questione, fu chiamata in causa la Consulta dei senatori del Regno, un'associazione costituita nel 1955 da circa 160 ex senatori del vecchio Senato del Regno d'Italia, riconosciuta da Umberto II come la più alta autorità monarchica esistente in Italia, ma i membri della Consulta non trovarono né un accordo unanime, né una soluzione di compromesso accettata da tutti. Ne seguì la nascita di due diverse organizzazioni che da allora pretendono di essere l'autentica Consulta dei senatori del Regno: una favorevole alla tesi di Vittorio Emanuele, con presidente Pier Luigi Duvina, e una favorevole alla tesi di Amedeo, con presidente Aldo Alessandro Mola.

L'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002[33] fece cessare in parte gli effetti delle disposizioni transitorie e, da quella data, i discendenti di Casa Savoia poterono ricoprire cariche elettive o pubblici uffici ed entrare e soggiornare nel territorio nazionale. Vittorio Emanuele di Savoia e la sua famiglia rientrarono così in Italia nel 2003. La questione dinastica, nel 2004, generò un alterco fra i due cugini durante le nozze di Felipe di Spagna, con Vittorio Emanuele che colpì al volto Amedeo con un pugno.[34] Amedeo, nel 2006, venne proclamato Capo della Casa dalla Consulta dei senatori del Regno presieduta da Aldo Alessandro Mola, e contestualmente lasciò il titolo di duca d'Aosta per quello di duca di Savoia.[35]

Il 1º giugno 2021, alla morte di Amedeo, la pretesa al titolo di duca di Savoia passò al figlio Aimone, che divenne così il nuovo Capo di Casa Savoia in contrasto con Vittorio Emanuele.

La tesi favorevole a Vittorio Emanuele di SavoiaModifica

 
Vittorio Emanuele di Savoia.

Vittorio Emanuele e i suoi sostenitori tendono a ridimensionare gli atti e i fatti citati. Inoltre, Vittorio Emanuele ritiene che le leggi che regolano Casa Savoia, ma solo quelle relative ai matrimoni, siano decadute con la proclamazione della forma repubblicana dello Stato nel 1946, o che comunque siano state modificate dall'entrata in vigore dello Statuto Albertino nel 1848.

In particolare vengono sostenuti i seguenti punti:

  • Lo Statuto Albertino ha abrogato le precedenti disposizioni
Vittorio Emanuele ritiene che lo Statuto Albertino abbia completamente abrogato le precedenti disposizioni, vale a dire le regie lettere patenti e il regio editto di Vittorio Amedeo III, cosicché in materia dinastica varrebbe esclusivamente l'art. 2 dello Statuto stesso: «Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica». Il pretesto giuridico per l'invalidità delle regie lettere patenti del 1780 riposerebbe nell'articolo 81 dello Statuto, che stabilisce: «Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata».[13] Secondo l'interpretazione di Vittorio Emanuele, le leggi dinastiche precedenti allo Statuto sono a esso contrarie, e quindi abrogate.[36]
  • Il regime repubblicano ha abrogato le leggi di successione sui matrimoni
Vittorio Emanuele sostiene che le norme sui matrimoni reali, che richiedono il necessario regio assenso da parte del Capo della Casa, siano decadute con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana e non producano più effetti civili nei riguardi della Casa Reale.
  • Umberto II legittimò Emanuele Filiberto
Secondo Vittorio Emanuele, il re Umberto II avrebbe riconosciuto come dinasticamente valida la nascita di Emanuele Filiberto conferendogli oralmente, senza alcun documento verificabile o atto firmato, il titolo di principe di Venezia.[37]
  • Ogni matrimonio religiosamente valido è un matrimonio dinastico
Secondo Sandro Gherro, professore ordinario di diritto ecclesiastico, il mancato assenso del Capo della Casa non può produrre alcun effetto sulla linea di successione al trono perché ogni matrimonio canonicamente valido dal punto di vista religioso sarebbe un matrimonio dinastico, e solo il Papa potrebbe porre degli impedimenti a un matrimonio religioso.[38] Secondo questa tesi, le ripetute ammonizioni[23] di Umberto II circa la decadenza automatica a seguito di un matrimonio diseguale non autorizzato, non hanno valore.[36]
  • Le contraddizioni di Amedeo di Savoia-Aosta
Vittorio Emanuele sostiene che le dichiarazioni a volte contraddittorie di Amedeo di Savoia-Aosta abbiano favorito il consolidamento del suo status di Capo della Casa. Amedeo infatti, in alcuni contesti, in passato sostenne con alcune dichiarazioni le tesi di Vittorio Emanuele, anche ponendosi in contrasto con la Consulta dei Senatori del Regno presieduta da Aldo Alessandro Mola. In un'intervista al Corriere della Sera nel 2002 egli dichiarava, alla domanda di Giuliano Gallo di proporsi come candidato all'ipotetico trono d'Italia: «Se il popolo italiano dovesse chiedermelo e mio cugino rinunciasse ai suoi diritti sarei pronto ad assumere anche le mie responsabilità dinastiche».[39] Sempre nel 2002, nel suo libro-intervista, Amedeo dichiarava: «il Capo della Casa è mio cugino Vittorio Emanuele e dopo di lui, l'erede è suo figlio Emanuele Filiberto».[40]
  • L'esilio subìto legittima la successione di Vittorio Emanuele
Vittorio Emanuele sostiene che la prova per eccellenza del fatto che sia lui il Capo della Casa è data dall'esilio inflitto a lui e a suo figlio fino al 2002 dall'ordinamento repubblicano.[N 7] La XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione sanciva infatti, al secondo comma, che: «Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».[32]
  • Validità della tentata deposizione di Umberto II da parte di Vittorio Emanuele
Poiché le leggi dinastiche di Casa Savoia riguardano i matrimoni dei principi, ma non i matrimoni dei re, il 15 dicembre 1969 Vittorio Emanuele di Savoia, essendo consapevole delle vigenti leggi e del rifiuto del padre di acconsentire al suo matrimonio con Marina Doria, su consiglio del gran maestro della massoneria Giordano Gamberini aggirò l'ostacolo ed emanò un "decreto reale" nel quale si elevava a re, autoproclamandosi Vittorio Emanuele IV re d'Italia,[41][42][43] in quanto, secondo lui, succeduto ipso jure al padre nel 1946 come conseguenza della sua partenza per l'esilio, considerata da Vittorio Emanuele come un'implicita abdicazione. «Per effetto della avvenuta successione, Ci competono anche i diritti di Capo legittimo della dinastia Sabauda e tali diritti eserciteremo d'ora innanzi, solo temperati dalla discrezione che lo stato fisico e morale di S.M. l'ex Re Umberto II detta alla Nostra coscienza di figlio».[44] Il giorno successivo, 16 dicembre, al fine di sanare la condizione borghese della fidanzata, Vittorio Emanuele, in qualità di "re d'Italia", emanò un secondo (e ultimo) "decreto reale",[45] col quale conferiva a Marina Doria il titolo di duchessa di Sant'Anna di Valdieri.[46] Pochi giorni dopo, l'11 gennaio 1970, sposò civilmente a Las Vegas Marina Doria, contraendo in seguito anche le nozze religiose a Teheran. Non tutti i sostenitori di Vittorio Emanuele ritengono legittimi questi atti.
  • La normativa matrimoniale di Casa Savoia è arcaica, non ha valore o non è mai esistita
Un'argomentazione ricorrente di Emanuele Filiberto è quella relativa al fatto che la normativa matrimoniale di Casa Savoia sia molto antica e, quindi, ormai superata e priva di valore. In altri casi, Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto hanno sostenuto in pubblico che Casa Savoia non ha mai avuto leggi di successione relative al matrimonio e al regio assenso.
  • Il riconoscimento degli eredi civili e degli esecutori testamentari di Umberto II
Vittorio Emanuele sostiene che la sua posizione di Capo della Casa sarebbe stata riconosciuta con un documento del 5 dicembre 1983 dagli eredi civili di Umberto II, cioè da Maria José, Maria Gabriella, Maria Beatrice e Maria Pia, nonché dagli esecutori testamentari Simeone II di Bulgaria e Maurizio d'Assia.[47][48] Tuttavia, poiché tale documento veniva strumentalizzato dai sostenitori delle pretese dinastiche di Vittorio Emanuele, gli stessi firmatari successivamente affermarono per iscritto che lo scopo di tale documento riguardava solo l'identificazione di Vittorio Emanuele come erede civile di Umberto II, non come successore dinastico, in quanto era richiesto un documento che indicasse una persona fisica qualificata come erede per il ritiro dei grandi collari dell'Annunziata, che erano custoditi nel caveau di una banca, da destinare all'Altare della Patria.[49]
  • L'intervista alla regina Maria José
Maria José, in un'intervista rilasciata al settimanale Point de Vue dopo la morte di Umberto II, avrebbe affermato: «Re Umberto non si espresse mai su questa questione di Amedeo, era cosa inesistente. Anzi, nelle ultime settimane di vita era molto vicino al piccolo Emanuele Filiberto che vedeva come continuatore della Dinastia e come possibile Re d'Italia...».[50]

La successione secondo Vittorio Emanuele di SavoiaModifica

Vittorio Emanuele, pur nella sua interpretazione della validità delle regole dinastiche di Casa Savoia, aveva sempre riconosciuto la legge salica come pilastro della successione, sancita dall'articolo 2 dello Statuto Albertino.[36] Di conseguenza, almeno fino a fine 2019, questo era l'ordine di successione secondo la tesi a lui favorevole:

  1. Emanuele Filiberto di Savoia (1972), principe di Piemonte.
  2. Amedeo di Savoia-Aosta (1943), quinto duca d'Aosta.
  3. Aimone di Savoia-Aosta (1967), duca delle Puglie.
  4. Umberto di Savoia-Aosta (2009), principe del sangue.[51]
  5. Amedeo di Savoia-Aosta (2011), principe del sangue.

A fine 2019, Vittorio Emanuele, con un decreto del 28 dicembre 2019, ha «adeguato alle norme comunitarie sull'uguaglianza di genere» la legge salica,[52] perifrasi che di fatto implica l'abolizione della legge salica stessa in favore della primogenitura semplice. Inoltre, Vittorio Emanuele ha circoscritto la linea di successione esclusivamente alla propria discendenza e, contestualmente, ha conferito alla nipote Vittoria il trattamento di altezza reale, la qualità di principessa reale e il titolo di principessa di Carignano, seguito dal titolo di marchesa d'Ivrea; alla nipote Luisa ha conferito il trattamento di altezza reale, la qualità di principessa reale e il titolo di principessa di Chieri, seguito dal titolo di contessa di Salemi.[53] La linea di successione dinastica, secondo il suo nuovo decreto, sarebbe pertanto la seguente:[4]

  1. Emanuele Filiberto di Savoia (1972), principe di Piemonte.
  2. Vittoria di Savoia (2003), principessa di Carignano.
  3. Luisa di Savoia (2006), principessa di Chieri.

La tesi favorevole ad Aimone di Savoia-AostaModifica

 
Aimone di Savoia-Aosta.

Requisito fondamentale per la successione in Casa Savoia è quello relativo al regio assenso per i matrimoni: nel caso di mancato assenso a un matrimonio diseguale (un principe con una borghese, come nel caso di Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Doria), il contraente perde immediatamente, cioè senza necessità di alcun provvedimento o di atto da parte del Capo della Casa, qualsiasi diritto dinastico.

Vittorio Emanuele, essendosi sposato senza l'assenso di suo padre Umberto II, il quale era contrario al matrimonio al punto da comunicare agli italiani di non inviare auguri o regali agli sposi,[N 6] avrebbe perciò infranto le leggi di successione della sua Casa e si sarebbe così portato automaticamente al di fuori dalla successione per sé stesso e per i suoi discendenti. Ripetutamente Vittorio Emanuele era stato avvisato dal padre della perdurante validità delle leggi di successione in Casa Savoia.[19] In base a questo matrimonio non autorizzato, contrario alle leggi dinastiche, Amedeo di Savoia-Aosta giustificò la sua pretesa di Capo della Casa.

Secondo i sostenitori di Aimone, quale successore del padre Amedeo, le leggi di successione dinastica possono essere modificate solo in due modi: con l'esercizio effettivo combinato dei poteri della Corona e del Parlamento,[1] oppure con un accordo preventivo scritto e firmato da tutti i principi maggiorenni della famiglia la cui posizione in linea di successione verrebbe alterata.[N 2][4] Mancando queste condizioni, stante l'attuale ordinamento repubblicano dello Stato e non essendo stato redatto alcun accordo preventivo fra tutti i principi maggiorenni di Casa Savoia, sempre secondo i sostenitori di Aimone non sarebbe possibile, per Vittorio Emanuele, compiere modifiche unilaterali alle leggi di successione.[2]

In base a questo, i sostenitori di Aimone ritengono illegittimo e privo di valore l'atto con cui, il 28 dicembre 2019, Vittorio Emanuele ha «adeguato alle norme comunitarie sull'uguaglianza di genere» la legge salica, di fatto abrogandola in favore di Vittoria, figlia primogenita di Emanuele Filiberto. Inoltre, i sostenitori di Aimone ritengono illegittimi e privi di valore i titoli che Vittorio Emanuele ha concesso alle proprie nipoti, in quanto decaduto e senza alcuna facoltà di concedere titoli.[4]

La successione secondo Aimone di Savoia-AostaModifica

L'attuale linea di successione dinastica, secondo i sostenitori di Aimone, sarebbe la seguente:

  • Aimone, duca di Savoia e Capo della Casa.
  1. Umberto di Savoia-Aosta (2009), principe di Piemonte.
  2. Amedeo di Savoia-Aosta (2011), duca degli Abruzzi.

NoteModifica

Note al testo
  1. ^ a b c L'obbligo di contrarre matrimonio fra pari, il diritto di primogenitura e l'esclusione delle linee femminili caratterizzano la successione in Casa Savoia sin dalla fondazione della dinastia, intorno all'anno 1000, e con ogni probabilità erano regole già presenti, ereditate da dinastie precedenti e tramandate da tempi immemorabili. Vittorio Amedeo III, nel XVIII secolo, non modificò queste disposizioni, ma si limitò a codificarle nelle regie lettere patenti. Esemplificativa è l'opinione che Umberto II aveva delle leggi dinastiche: «Tale precisazione si richiama alla legge della nostra Casa, vigente da ben 29 generazioni e rispettata dai 43 Capi Famiglia, miei predecessori, succedutisi secondo la legge Salica attraverso matrimoni contratti con famiglie di Sovrani. Tale legge, io 44º Capo Famiglia, non intendo e non ho diritto di mutare, nonostante l'affetto per te» (dalla lettera di Umberto II a Vittorio Emanuele del 1960).
  2. ^ a b Un caso esemplificativo fu quello di Amedeo di Savoia, re abdicatario di Spagna. Per il suo reintegro nella linea di successione al trono d'Italia fu necessario chiedere, il 13 marzo 1873, l'assenso scritto dei principi della Casa Savoia-Genova, che gli erano subentrati nel 1870 quando aveva assunto la corona di Spagna.
  3. ^ Il testo fa riferimento al matrimonio di Eugenio Ilarione di Savoia-Carignano che, nel 1779, aveva sposato Elisabeth Anne Magon de Boisgarin. Poiché il matrimonio era diseguale (la moglie non era di sangue reale) e non era stato preventivamente approvato dal re Vittorio Amedeo III, Eugenio Ilarione perse automaticamente tutti i propri diritti dinastici e il titolo principesco. Vittorio Amedeo III, con atto di benevolenza, il 28 ottobre 1780 emise però un regio biglietto grazie al quale Eugenio Ilarione poté riassumere diritti e titolo, ma la moglie e i futuri figli non furono riconosciuti come membri di Casa Savoia né furono mai inclusi nella linea di successione al trono, pur potendo portare il cognome sabaudo: «Volendo Noi per tratto di grazia speciale usare a favore del Principe Eugenio di Carignano mio Cugino della riserva apposta nell'articolo terzo delle Patenti nostre delli 13 scorso settembre, perciò col presente di nostra mano firmato, e controfirmato dall'infrascritto nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari interni, permettiamo al detto Principe Eugenio, ed alla sua persona solamente, che, qualora per motivi di coscienza, od altri, stimi di riabilitare il matrimonio da lui contratto nullamente in Francia, in tal caso, e non altrimenti, possa egli ritenere e conservare i diritti di successione, prerogative, ed onorificenze della famiglia, nonostante il disposto in tal parte dell'articolo 1 delle mentovate Patenti. Mandiamo il presente registrarsi nella Segreteria nostra di Stato per gli affari interni, tal essendo il nostro volere. Dato a Moncalieri il 28 ottobre 1780. Vittorio Amedeo».
  4. ^ «Con Corrado Agusta, ed il suo segretario Franco Chiesa, in un negozio abbiamo comprato due fedi, in un altro un bouquet preconfezionato, poi siamo andati davanti ad un giudice di pace, il quale ci ha sposato. Era l'11 gennaio del 1970, a Las Vegas, Nevada, Usa. Matrimonio civile di cui non informai nessuno, neanche i miei genitori», tratto da Lampi di vita, storia di un principe in esilio, di Vittorio Emanuele di Savoia, Rizzoli, pagina 187.
  5. ^ Nella lettera, ricordando che le nozze non dinastiche avrebbero comportato automaticamente la riduzione allo stato di privato cittadino, Umberto II prevedeva altre conseguenze accessorie: modifiche all'asse ereditario civile e comunicazioni ai membri della Casa sabauda e di altre Case reali.
  6. ^ a b «Sua Maestà il Re Umberto II invitò noi Savoia-Aosta e i Savoia-Genova a non intervenire né al matrimonio a Teheran, né al successivo ricevimento a Ginevra. Sua Maestà ne soffrì moltissimo e l'Unione Monarchica Italiana venne consigliata da Cascais di non inviare auguri e regali agli sposi», dall'intervista di Gigi Speroni ad Amedeo di Savoia-Aosta nel libro In nome del Re, Rusconi editore, 1986, pagg. 9, 10 e 11.
  7. ^ Una Copia archiviata, su savoia.blastness.com. URL consultato l'8 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale l'11 dicembre 2010). La nota parla di «inequivocabili specificazioni interpretative che la stessa Costituzione Repubblicana ha reso nell'individuare siffatta successione: laddove ha comminato l'esilio ad Umberto II, a suo figlio e al non ancora nato figlio di suo figlio».
Fonti
  1. ^ a b Senatori Savoia, legge salica immutabile, su ansa.it. URL consultato l'8 febbraio 2020.
  2. ^ a b Comunicato stampa del 15 gennaio 2020, su crocerealedisavoia.org. URL consultato il 24 gennaio 2020.
  3. ^ Precisazione sulla Legge Salica, su crocerealedisavoia.org. URL consultato il 17 maggio 2021.
  4. ^ a b c d e L'annuncio di Vittorio Emanuele circa il mutamento delle leggi dinastiche di Casa Savoia e l'abolizione della Legge Salica: brevissime considerazioni di diritto dinastico sabaudo, su sites.google.com. URL consultato il 24 luglio 2021.
  5. ^ Guerra tra i monarchici: "Emanuele Filiberto non può passare la corona a sua figlia Vittoria", su torino.repubblica.it. URL consultato il 17 maggio 2021.
  6. ^ Le Regie Patenti (PDF), su olgopinions.blog.kataweb.it. URL consultato il 17 gennaio 2020.
  7. ^ a b Emilio Crosa, La Monarchia nel diritto pubblico italiano, 1922, p. 20.
  8. ^ Enciclopedia Italiana Treccani (1939), voce Re: in particolare si constati la necessità di "Nozze dichiarate principesche".
  9. ^ Conti di Villafranca-Soisson, su treccani.it. URL consultato il 28 luglio 2021.
  10. ^ a b Oreste Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, 1934, p. 175.
  11. ^ Oreste Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, 1934, p. 160.
  12. ^ a b Vincenzo Miceli, Principi di diritto costituzionale, 1913, p. 486.
  13. ^ a b Il testo dello Statuto Albertino.
  14. ^ morganàtico, matrimònio, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1939. URL consultato il 20 dicembre 2015.
  15. ^ Legge 9 dicembre 1928, n. 2693, su normattiva.it. URL consultato il 22 ottobre 2021.
  16. ^ Sulla vitalità della normativa italiana sull'assenso matrimoniale regio, su boe.es. URL consultato il 28 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 28 luglio 2021).
  17. ^ Gigi Speroni, Umberto II. Il dramma segreto dell'ultimo re, Milano, Bompiani, 2004, pag. 12.
  18. ^ Vittorio Emanuele di Savoia compie 80 anni, su memorie.secolo-trentino.com.
  19. ^ a b c d e f Corrispondenza da Cascais, 25 gennaio 1960, su crocerealedisavoia.org. URL consultato il 2 luglio 2015.
  20. ^ Da due anni ci vogliamo bene e nessuno riuscirà a ostacolare i nostri progetti (PDF), su crocerealedisavoia.org. URL consultato il 4 agosto 2021.
  21. ^ Lettera di Sua Maestà il Re Umberto II a Vittorio Emanuele del 18 luglio 1963, su crocerealedisavoia.org. URL consultato il 7 febbraio 2020.
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  43. ^ Copia archiviata (PDF), su realcasadisavoia.it. URL consultato il 16 novembre 2010 (archiviato dall'url originale il 28 settembre 2007).
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  51. ^ Chiarificazioni sulla posizione dinastica del Duca d'Aosta e della sua discendenza (PDF), su savoia.blastness.com. URL consultato il 18 gennaio 2020 (archiviato dall'url originale il 17 giugno 2009).
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  53. ^ Decreto titoli del 28 dicembre 2019, su drive.google.com. URL consultato l'8 agosto 2021.

Voci correlateModifica

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