Transizione di genere

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Si definisce transizione di genere il percorso che porta un individuo a smettere di vivere secondo ruolo e fisionomia di genere relativi al genere assegnato alla nascita (sesso biologico) per arrivare a vivere pienamente nel genere in cui si identifica, che può essere maschile, femminile o non binario. In Italia il termine è riferito solitamente all'iter che comprende:

  • Il percorso psicologico che ha il compito di guidare la persona trans nel suo personale percorso di transizione;
  • Eventuali interventi fisici o transizione medica per adeguare il proprio corpo alla percezione che si ha di sé (interventi naturali, ormonali e/o chirurgici).
  • Tutto il percorso legale e burocratico per ottenere il cambio anagrafico e, di conseguenza, sui documenti.

Il processo di transizione comprende quindi il momento del coming out (sia esso personale o rivolto ad altri), la graduale transizione sociale e l'eventuale percorso di riassegnazione sessuale (il desiderio di intraprendere una transizione medica non accomuna tutte le persone trans). Non necessariamente in questo ordine.

Il processo di transizione non è da confondersi in nessun modo col crossdressing, in quanto quest'ultimo riguarda un'attività ludica improntata sull'espressione di genere, mentre la transizione si basa sull'identità di genere.

La legge modifica

In Italia, dopo una mobilitazione del Movimento Identità Trans e dei Radicali[1][2], che sensibilizzò l'opinione pubblica sulla questione, si arrivò alla legge 164 del 14 aprile 1982[3]. Questa legge riconosce alle persone transessuali la loro condizione e ne riconosce il sesso di transizione. La legge recita all'art. 3:

«Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio»

Nella teoria, dunque, nel caso il medico non ritenga necessario l'intervento chirurgico per raggiungere l'equilibrio, in Italia è possibile comunque ottenere il cambiamento dei dati anagrafici, come ha chiarito una sentenza del Tribunale di Roma nel 2012[4][5]. Nei fatti, si è sempre data una interpretazione rigida della legge e si è dunque sempre ritenuto necessario l'intervento chirurgico al fine dell'adeguamento dei dati anagrafici.

La Piccola soluzione e la Grande soluzione modifica

Come obiettivo di massima della mobilitazione da parte del Movimento Identità Trans e dei Radicali si considerò la legge tedesca (10 settembre 1980, I, nr.1654), che prevedeva due "tappe", chiamate soluzioni:

  • PRIMA TAPPA: attraverso la cosiddetta piccola soluzione si riattribuisce anagraficamente un nome adatto alle istanze della persona trans, senza alcuna necessità di interventi ormonali e/o chirurgici sul viso.
  • SECONDA TAPPA: la grande soluzione, che rimane facoltativa, permette (dopo almeno due anni di vita vissuta come appartenente al genere in cui ci si identifica e dopo varie verifiche) di accedere all'iter che porta fisicamente alla riassegnazione chirurgica del sesso.

Nel dicembre 2022 in Spagna è stata approvata una legge [6] che consente il cambiamento del nome sui documenti senza dover intervenire chirurgicamente sul proprio corpo e senza procedure giudiziarie e senza terapia ormonale sulla base dell’autodeterminazione di genere.

Consulta e Corte di Cassazione modifica

In deroga alla legge n. 164/1982 (vigente al 2023) che prevede l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico ai fini della riattribuzione del sesso anagrafico, con sentenza n. 221/2015 la Consulta ha stabilito che tale intervento non è più necessario né obbligatorio.[7] Anche la Cassazione si è pronunciata in tal senso.[8] Ciò consente alle unioni di coppie omosessuali di superare il divieto di adozioni, stante la possibilità per uno dei partner di registrarsi anagraficamente come persona del sesso opposto, risultando quindi una coppia eterosessuale a tutti gli effetti di legge.

L’art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016 prevede espressamente che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Il comma 27 stabilisce l'instaurazione di unione tra persone dello stesso sesso qualora la transizione abbia avuto luogo in una coppia eterosessuale e le parti " abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili."[9] Tuttavia, nel primo caso, lo scioglimento dell'unione civile fra persone del medesimo sesso non dà automaticamente luogo al riconoscimento di un matrimonio civile, parificato a quello di una coppia eterosessuale.

Il tribunale di Trapani il 6 luglio 2023 ha riconosciuto a una donna transgender il diritto di cambiare nome e identità di genere all’anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato o programmato e senza alcuna terapia ormonale; primo caso in Italia di una donna transgender riconosciuto dai giudici [1].

L'iter legale oggi modifica

La legge 164 del 14 aprile 1982 non prevede un regolamento di applicazione, quindi - ad oggi[non chiaro] - la procedura giudiziaria è frutto di un'interpretazione tendenzialmente condivisa, che lascia comunque ampi vuoti. La legge non descrive una "normalità" acclarata né una "diversità" certa da correggere, non si esprime in modo rigoroso e restrittivo, quindi dà luogo alla possibilità di non uniformarsi del tutto agli stereotipi di genere.

  • La persona trans deve presentare un'istanza al tribunale della zona di residenza (si preferisce allegare una perizia tecnica favorevole da un perito di parte accreditato presso il Tribunale stesso).
  • Il tribunale, nel caso lo ritenga necessario, nomina un consulente tecnico d'ufficio (ad esempio, se non si è presentata una perizia autonomamente o nel caso sia prassi consolidata in quella sede).
  • Con la sentenza positiva del tribunale, ci si può rivolgere alle strutture ospedaliere per richiedere gli interventi chirurgici: penectomia, orchiectomia ed eventualmente vaginoplastica per le persone trans che intraprendono una transizione femminilizzante; mastectomia, isterectomia ed eventualmente falloplastica o metoidioplastica per le persone trans che intraprendono una transizione mascolinizzante.
  • Dopo essersi sottoposti agli interventi demolitivi, bisogna nuovamente rivolgersi al tribunale per il cambiamento di stato anagrafico, attraverso il quale i documenti d'identità (patente di guida, titoli di studio, licenze, certificati di proprietà)[10] vengono modificati per sesso e per nome, con l'eccezione del casellario giudiziario e l'estratto integrale di nascita, documenti che possono essere richiesti esclusivamente dallo Stato o da enti pubblici.

Si può osservare che rimane difficile eliminare ogni traccia che riguardi il nome ed il sesso originari, nonostante sia questa un'intenzione alla base della legge: i curricula scolastici ed accademici, alcuni attestati e certificazioni in alcuni casi non sono riscrivibili. Ed anche nel caso di figli biologici si rende impossibile la ri-certificazione.

Gli interventi fisici modifica

Il più antico intervento di cui si abbia un resoconto storico (la cui veridicità è peraltro contestata) sembra essere quello cui Nerone sottopose un giovane liberto, Sporo, dalle fattezze muliebri e simili a quelle di Poppea. Dopo la morte di quest'ultima, Nerone lo avrebbe fatto castrare e rivestire di abiti e belletti femminili, unendosi con lui in un vero e proprio matrimonio. Tuttavia, non è possibile, attualmente, impiantare gli organi genitali nell'individuo che ha cambiato sesso, ma si può rimuovere il pene (transizione femminilizzante) o farsene trapiantare uno (transizione mascolinizzante).

Transizione modifica

Il primo intervento documentato di cambio di sesso riguarda Dora Richter che tra il 1922 e il 1931 si sottopose ad asportazione chirurgica dei testicoli, asportazione del pene e vaginoplastica. In seguito Lili Elbe, che si sottopose ad intervento nel 1930, ispirò il libro e l'omonimo film da esso tratto, The Danish Girl.

Nel terzo millennio si è verificata un fenomeno crescente di transizione minorile, che ha portato ad indagini a riguardo, sollevando come queste venissero effettuate su soggetti a rischio di problemi mentali, effettuando l'intervento anche senza il consenso dei genitori o giudici, ma solo dei medici e dei diretti interessati, costringendo il governo a chiudere la "Tavistock’s Gender Service" del Tavistock and Portman Nhs Foundation Trust di Londra[11], portando all'apertura di nuovi servizi esplicitamente pensati per minori[12][13]

De-transizione modifica

Il primo intervento di de-transizione è avvenuto nel 1991 su Walt Heyer[14].

Il fenomeno del pentimento alla transizione non è chiaro, principalmente per l'imprecisione della misura della detransizione e del rimpianto dei casi più recenti con perdite di follow-up ed i quali possono essere inadeguati, sull'affidamento su campioni di parte o campioni con scarsa generalizzabilità in quanto pur precisi, sono basati su casi poco recenti molto standardizzati e che non rappresentano una popolazione giovane[15], in alcuni casi l'analisi del fenomeno viene ostacolata[16] o si fa ricadere la colpa su chi si è sottoposto ad interventi[17]

Note modifica

  1. ^ 1979: All'interno del Partito Radicale milanese, Pina Bonanno fonda il MIT (Movimento Identità Trans). Aderiscono Roberta Franciolini per il Piemonte, Gianna Parenti per la Toscana, Roberta Ferranti per il Lazio, Marcella di Folco per l'Emilia-Romagna. Per un approfondimento vedere M.I.T. Archiviato il 23 febbraio 2007 in Archive.is. e Breve storia del transessualismo. Archiviato il 27 settembre 2007 in Internet Archive.
  2. ^ L’epopea dei diritti | La legge 164, 40 anni fa, diede dignità alle persone trans e ci mise all’avanguardia, su Linkiesta.it, 20 aprile 2022. URL consultato il 28 maggio 2023.
  3. ^ Legge 14 aprile 1982, n.164. Norme in materia di rettificazione di sesso (G.U. 19 aprile, n.106).
  4. ^ Chiara Simonelli, Notizia Flash dal Tribunale di Roma, su Sesso - L'Espresso, 15 luglio 2011. URL consultato il 9 dicembre 2022.
  5. ^ il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Pertanto deve ritenersi che, nei casi in cui non sussista tale conflittualità, non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
  6. ^ https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2023/02/16/spagna-al-via-legge-trans-e-congedi-mestruali_f1fabcf2-1265-4dca-bd7a-3417272630ae.html
  7. ^ Il giudice nel procedimento di rettificazione del sesso: una funzione ormai superata o ancora attuale?, su questionegiustizia.it.
  8. ^ Cassazione Civile - Sez. I - sentenza n. 15138/2015, per la quale, per la rettificazione della riattribuzione del sesso anagrafico nei registri di stato civile, non è necessario sottoporsi all'intervento chirurgico demolitori o o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Cfr. Cassazione Civile - Sez. I - sentenza n. 15138/2015 Per cambiare sesso all'anagrafe non serve l'intervento chirurgico, su anaao.it.
  9. ^ Alla Corte Costituzionale L’impossibilità Di Convertire L’unione Civile In Matrimonio A Seguito Della Sentenza Di Rettificazione Di Sesso Di Uno Dei Partner, su articolo29.it.
  10. ^ Copia archiviata, su onig.it. URL consultato il 31 maggio 2008 (archiviato dall'url originale l'11 dicembre 2008).
  11. ^ Chiude la clinica pubblica britannica per minorenni transgender
  12. ^ Gender Services Clinical Programme Implementing advice from the Cass Review
  13. ^ Chiude la clinica Tavistock per la «riattribuzione di genere» dei minori
  14. ^ L’era della detransizione
  15. ^ Accurate transition regret and detransition rates are unknown
  16. ^ Lo psicologo che non può studiare i casi di trans pentiti
  17. ^ I medici sui baby trans pentiti: colpa loro

Bibliografia modifica

  • Diana Nardacchione, "Transessualismo e Transgender, superando gli stereotipi", Il dito e la luna, aprile 2000, 30 pagine, ISBN 88-86633-14-9.
  • V. Ruggieri, A. R. Ravenna et al.,"Transessualismo e identità di genere, Indagine clinica e sperimentale", Edizioni Universitarie Romane, Roma, 1999, 259 pagine, ISBN 88-7730-110-4.
  • Manifesto del '79, su radicalparty.org.

Voci correlate modifica

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