• A: i papi, i cardinali, i patriarchi, i catholicoi, gli arcivescovi maggiori, gli arcivescovi di Canterbury, i primati e i metropoliti (esclusi quelli delle chiese greco ortodosse);
  • B: i vescovi venerati come santi o beati;
  • C: i vescovi a capo di un principato ecclesiastico;
  • D: i vescovi ordinari a cui è affidato il governo pastorale di una diocesi.[1][2]
    • D4: abbiano avuto un rilevante ruolo personale in rapporti ecumenici ed interreligiosi di interesse storico;
    • D5: abbiano espresso posizioni personali peculiari e di interesse storico su temi ecclesiastici o sociali, che abbiano suscitato significative reazioni in ambito mediatico, nella dirigenza politica del proprio Paese o nell'ambito della Chiesa di appartenenza;
    • D6:abbiano pubblicato testi significativi in ambito sociale, religioso, ecclesiale o in ambiti correlati.
    • D7: abbiano ricoperto l'incarico di rettore di istituti universitari sia civili, sia religiosi quali le università pontificie abilitati a rilasciare titoli quinquennali (master) o superiori (dottorati); non sono considerati automaticamente enciclopedici i rettori di seminario.
    • D8: abbiano presieduto una conferenza episcopale a livello nazionale o superiore
Considerazioni aggiuntive

E1: I vescovi venerati come santi o beati sono considerati enciclopedici in quanto tali;

E2: I vescovi che abbiano pubblicato testi significativi in ambito teologico, sociale, religioso, ecclesiale o in ambiti correlati possono essere considerati enciclopedici secondo i criteri di enciclopedicità per gli scrittori;

E3: I vescovi che siano stati a capo di un principato ecclesiastico sono considerati automaticamente enciclopedici in quanto capi di stato;

E3bis: I vescovi cattolici che hanno ricevuto incarichi nella Curia romana sono considerati automaticamente enciclopedici in quanto ministri o segretari di un dicastero. Possono essere equiparati a ministeri le segreterie, le congregazioni e i pontifici consigli. In tal caso i vescovi sono considerati enciclopedici secondo i criteri di enciclopedicità per i politici;

E4: Non sono considerati automaticamente enciclopedici i vescovi titolari ai quali non è stato direttamente affidato il ministero del governo pastorale (munus regendi) e in generale tutti coloro che sono consacrati vescovi senza avere la cura pastorale di una Chiesa locale;

E5: Non sono considerati automaticamente enciclopedici coloro che, pur esercitando potestà esecutiva ordinaria generale, non sono stati consacrati vescovi, come i vicari generali e episcopali;

E6: Non sono considerati automaticamente enciclopedici i vescovi coadiutori e ausiliari che affiancano il vescovo diocesano alla guida della diocesi.[3]

F: Altri fattori possono essere presi in considerazione nel valutarne la rilevanza del soggetto pur non concorrendo formalmente alla determinazione della sua automatica enciclopedicità:

  • F1: le posizioni personali peculiari e di interesse storico su temi pastorali, teologici o sociali, che abbiano suscitato significative reazioni in ambito mediatico, nella dirigenza politica del proprio paese o nell'ambito della chiesa di appartenenza;
  • F2: il ruolo personale nei rapporti ecumenici e interreligiosi di interesse storico;
  • F3: la fondazione di seminari, di rilevanti organi di comunicazione o di opere di carità quali monti di pietà, orfanotrofi, case di ricovero, refettori, ecc.;
  • F3b: l'essere stato fautore o promotore della realizzazione di importanti strutture diocesane (ad es. nuovi edifici di culto di rilievo, come una cattedrale, una basilica, un santuario, sedi curiali etc);
  • F4: la pubblicazione di testi significativi in ambito teologico, sociale, religioso, ecclesiale o in ambiti correlati;
  • F5: la promozione di sinodi diocesani;
  • F6: l'aver ricoperto l'incarico di rettore di istituti universitari sia civili, sia religiosi quali le università pontificie abilitate a rilasciare titoli quinquennali (licenza, master's degree, laurea magistrale) o superiori (dottorato);
  • F7: l'aver presieduto una conferenza episcopale nazionale o di livello superiore.
Note
  1. ^ «Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368», Codice di diritto canonico, Can. 134 §1
  2. ^ «Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente.», Codice di diritto canonico, Can. 368
  3. ^ Codice di diritto canonico, Can. 403 e s.