Misure alternative alla detenzione
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Le misure alternative alla detenzione sono provvedimenti restrittivi della libertà personale che incidono sulla fase esecutiva della pena principale detentiva e che hanno lo scopo di realizzare la funzione rieducativa della pena. Sono state introdotte dalla legge 354/1975 (capo VI); la loro tipologia si è successivamente arricchita con la legge 663/1986 (legge Gozzini), con la legge 251/2005 (legge ex Cirielli) e con vari provvedimenti puntiformi.
Sono misure alternative alla detenzione:
- l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47);
- la detenzione domiciliare (art. 47-ter);
- il regime di semilibertà (art. 48);
- la liberazione anticipata (art. 54).
Antesignana delle misure alternative alla detenzione è la liberazione condizionale, prevista e disciplinata dagli artt. 176 ss. del codice penale.
Misure alternative concesse e revocateModifica
Dati Ministero della Giustizia
Anno | Tot.Concesse | Tot.Revocate |
---|---|---|
2006 | 20.087 | 1.169 |
2007 | 7.950 | 243 |
2008 | 11.323 | 418 |
2009 | 15.057 | 605 |
2010 | 21.494 | 773 |
2011 | 26.849 | 892 |
2012 | 29.605 | 1.027 |
2013 | 31.938 | 1.020 |
Totale |
Le misure revocate si riferiscono a quelle revocate nel corso dell'esecuzione e non comprendono quelle per cui, alla fine del periodo in misura alternativa, non si è ritenuto di conteggiare, in tutto od in parte, come scontata la pena eseguita in misura alternativa (cioè si è ritenuto che la rieducazione tramite pena alternativa non abbia conseguito il fine rieducativo e quindi la pena si è dovuta nuovamente scontare in carcere, in tutto od in parte). Le revoche sono dovute in massima parte alla sopravvenienza di altra sentenza di condanna (per altro reato commesso in precedenza) che porta ad una sommatoria di pene incompatibili con i limiti di pena previsti per usufruire di pene alternative, mentre i Magistrati di sorveglianza calcolano un insuccesso delle pene alternative (cioè che il beneficiario abbia commesso altri reati durante o dopo la pena alternativa) solo nello 0,45% dei casi[1].
NoteModifica
- ^ vedi intervista riportata su http://www.ristretti.it/interviste/giustizia/2009/pavarinbortolato.htm
BibliografiaModifica
Guido Casaroli, Misure alternative, in Dig. disc, pen., Torino, 1984;
Paolo Di Ronza, Manuale dell'esecuzione penale, Milano, 1998;
Pietro Semeraro, Le sanzioni alternative, in Tutela penale della famiglia, Napoli, 2011;