Collegio elettorale di Legnago (Regno d'Italia)

circoscrizione elettorale del Regno d'Italia

Il collegio elettorale di Legnago è stato un collegio elettorale uninominale e di lista del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.

Legnago
collegio elettorale
StatoItalia (bandiera) Italia
CapoluogoLegnago
Elezioni perCamera dei deputati
ElettiDeputati
Periodo 1866-1882
NomeLegnago
Tipologiauninominale
Periodo 1882-1891
NomeLegnago (Verona II)
Tipologiaplurinominale
Numero eletti3
Periodo 1891-1919
NomeLegnago
Tipologiauninominale
Sostituito daVerona

Il collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 49, tramite regio decreto 13 ottobre 1866, n. 3282,[1] aggiungendosi ai 443 collegi già definiti nel 1861.

Successivamente divenne collegio plurinominale tramite regio decreto 24 settembre 1882, n. 999,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali.

Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.

Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.

Legislature VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX
Elezioni 1861 1865 1867 1870 1874 1876 1880 1882 1886 1890 1892 1895 1897 1900 1904 1909 1913 1919 1921 1924 1929 1934 1939
Deputati
nel collegio
1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Totale eletti 443 493 508 508 508 508 535 535 400
Numero collegi 443 493 508 135 508 54 40 15 1

Territorio

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Nel 1882 il collegio Verona II con capoluogo Legnago era composto dai mandamenti di Cologna Veneta, Isola della Scala, Legnago, Sanguinetto, Soave e Villafranca di Verona.

Dati elettorali

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Nel collegio si svolsero elezioni per sedici legislature.

IX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

X legislatura

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Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIV legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XV legislatura

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Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).

XVI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

XVII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

XVIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).

XIX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIV legislatura

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Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

  1. ^ Tabella allegata al decreto 13 ottobre 1866, n. 3282, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 25 ottobre 1866. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 18 ottobre 2016).
  2. ^ Decreto 24 settembre 1882, n. 999, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 27 settembre 1882. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  3. ^ Decreto 14 giugno 1891, n. 280, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 18 giugno 1891. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).

Bibliografia

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Voci correlate

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