Ospedale psichiatrico giudiziario

erano una categoria di istituti annoverabili tra le case di reclusione che a metà degli anni settanta sostituirono i vecchi manicomi criminali
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Gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), in Italia, erano una categoria di istituti annoverabili tra le case di reclusione che a metà degli anni settanta sostituirono i vecchi manicomi criminali. Sono stati aboliti nel 2013, ma chiusi definitivamente il 31 marzo 2015, sostituiti dalle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Al 30 giugno 2010 tali strutture contenevano un totale di 1 547 detenuti.[1]

Storia modifica

Il XIX secolo modifica

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, nel corso dell’acceso dibattito tra opposte scuole penalistiche italiane, cominciò ad emergere l’idea di creare delle istituzioni destinate ai cosiddetti “folli rei”, soggetti che avevano commesso un reato in stato di assoluta follia e che, secondo l’impostazione della scuola classica, non potevano rispondere della loro condotta delittuosa in quanto l’irrogazione di una pena in senso stretto era necessariamente ricollegata alla consapevolezza e colpevolezza del reo. Conseguentemente, il codice penale all’epoca vigente escludeva la responsabilità in capo al soggetto che avesse commesso un delitto in condizioni di “assoluta imbecillità, pazzia o morboso furore”, che pertanto veniva prosciolto e, di norma, rimesso in libertà.

A tale concezione si opponeva la scuola positiva, forte delle conoscenze acquisite dalla nuova scienza criminologica. Il “pazzo delinquente”, così determinato da fattori biologici e antropologici, rappresentava un pericolo per la collettività, dinanzi al quale la società era chiamata ad approntare idonei strumenti difensivi. La reazione dell’ordinamento al crimine, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi anche nei confronti del folle; la prigione, tuttavia, non sarebbe stata adeguata a tali individui. Infatti, se da un lato rischiavano di pregiudicarne l’ordine e la disciplina, dall’altro le case di pena non erano idonee a fornire loro le cure necessarie.

Pertanto, gli esponenti della scuola positiva (primo fra tutti Cesare Lombroso) proposero l’istituzione di appositi manicomi criminali sul modello di quelli già creati in Inghilterra a partire dal secolo precedente, istituzioni capaci di eliminare dalla società i soggetti ritenuti irrecuperabili ed eventualmente curare quelli per i quali poteva prevedersi una riabilitazione. Si immaginava, così, un’istituzione con direzione medica e personale carcerario a metà tra una struttura per folli e una per delinquenti, tra cura e custodia, tra medicina e giustizia.

Il codice Zanardelli del 1889, pur non sposando le tesi della scuola positiva, stabilì che in caso di reato commesso in stato di infermità mentale tale da togliere la coscienza o la libertà dei propri atti, l’individuo, seppure prosciolto perché non punibile, poteva essere consegnato all’autorità di pubblica sicurezza, laddove il giudice ne avesse stimato pericolosa la liberazione. L’autorità competente provvedeva in seguito al ricovero provvisorio in un manicomio in stato di osservazione; se dopo tale periodo la prognosi di pericolosità veniva confermata, il giudice ne ordinava il ricovero definitivo.

Il codice penale, peraltro, parlava di semplici “manicomi”, non facendo alcun cenno alle nuove strutture che nel frattempo erano sorte. Il primo manicomio giudiziario fu inaugurato a Montelupo Fiorentino nel 1886, sebbene già nel 1859 fosse stata creata presso la casa penale per invalidi di Aversa una speciale “sezione per maniaci” che ospitava i detenuti che, successivamente alla commissione del reato, fossero stati colpiti da un’infermità psichica. Fu il successivo Regolamento Generale per gli Stabilimenti Carcerari del 1891 a prevedere che gli imputati prosciolti per infermità di mente potessero essere ricoverati presso i due suddetti manicomi giudiziari, ai quali ben presto se ne aggiunse un terzo a Reggio Emilia.[2]

Il XX secolo ed il ricovero coatto modifica

La prima norma a disporre il ricovero coattivo all'interno dei manicomi è stata la legge 14 febbraio 1904, n. 36. La vera svolta, tuttavia, avvenne con l’approvazione del Codice Rocco nel 1930 che istituzionalizzò il ricorso al manicomio giudiziario quale misura di sicurezza da disporsi sempre nei confronti dell’imputato prosciolto per infermità psichica. Con il nuovo codice l’ordinamento penale italiano accolse le istanze della cosiddetta Terza Scuola, introducendo quale compromesso tra le contrastanti opinioni delle scuole Classica e Positiva il sistema del doppio binario che articolava le risposte sanzionatorie alla commissione di un reato distinguendole tra pene e misure di sicurezza, queste ultime a loro volta suddivise in personali e patrimoniali.[3]

La riforma dell'ordinamento penitenziario e la chiusura modifica

Successivamente, con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 e con il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, entrarono a far parte del sistema penale italiano. Tuttavia nel 2011, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, aveva disposto all'art. 3-ter la chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. Tale norma fu adottata dopo un'indagine parlamentare che accertò le condizioni di estremo degrado degli istituti e la generalizzata carenza di quegli interventi di cura che avevano motivato l'internamento. In proposito, la stessa legge prevede poi che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture i cui requisiti sono stabiliti con D.M. emanato dal ministro della Salute, adottato di concerto con il ministro della Giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il 17 gennaio 2012 la Commissione giustizia del Senato ha approvato all'unanimità l'emendamento per la chiusura definitiva degli OPG entro il 31 marzo 2013[4]. Il decreto legge 25 marzo 2013 n. 24 ha poi prorogato tale chiusura al 1º aprile 2014. Ancora una volta, tuttavia, il termine originariamente disposto non è stato rispettato, e lo stesso 1º aprile il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato "con estremo rammarico" un decreto legge che fissa al 30 aprile 2015 la data entro la quale dovranno essere chiuse queste strutture[5][6] Il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 - convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81- ne ha disposto un'ultima proroga sino al 31 marzo 2015.[7]

Disciplina normativa modifica

Dipendevano dall'amministrazione penitenziaria[8] del Ministero della Giustizia; il ricovero in OPG era previsto dall'articolo 222 del Codice Penale, su cui si è più volte espressa la Corte Costituzionale; importante al riguardo è la sentenza n. 253/2003 con cui la corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo che:

«non consente al giudice [...] di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.»

Analoga la sentenza 367 del 29 novembre 2004 che ha sancito l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 206. Il D.P.C.M. del 1º aprile 2008 ha sancito il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, compresi quindi gli ospedali psichiatrici giudiziari. Dopo la chiusura delle strutture nel 2015, ai sensi del decreto legge n. 211/2011, convertito in legge n. 9/2012, sono state sostituite dalle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.)[9]

Le strutture modifica

 
L'OPG "Filippo Saporito" di Aversa (CE).
 
La Villa medicea dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (FI), sede dell'OPG.

Al momento della chiusura nel 2015, in Italia esistevano sei ospedali psichiatrici giudiziari; questa la situazione circa i detenuti presenti e la capienza regolamentare degli istituti al 30 giugno 2010[1]:

Nome istituto Provincia Regione Capienza Detenuti
presenti
Note
"Filippo Saporito", Aversa   Caserta   Campania 259 179 Sito OPG di Aversa[10], Rapporto dell'Associazione Antigone[11].
Barcellona Pozzo di Gotto   Messina   Sicilia 437 340
Castiglione delle Stiviere   Mantova   Lombardia 193 279 Rapporto dell'Associazione Antigone[12].
Villa Ambrogiana, Montelupo Fiorentino   Firenze   Toscana 201 174 Rapporto dell'Associazione Antigone[13].
"Sant'Eframo", Napoli   Napoli   Campania 100 120 Rapporto dell'Associazione Antigone[14].
Reggio Emilia   Reggio Emilia   Emilia-Romagna 132 279 Rapporto dell'Associazione Antigone[15].

Note modifica

  1. ^ a b Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti. Situazione al 30 giugno 2010, su giustizia.it. URL consultato il 5 dicembre 2010.
  2. ^ Giulia Melani, La funzione dell'OPG. Aspetti normativi e sociologici., su altrodiritto.unifi.it, 2014.
  3. ^ Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, su proversi.it, 3 ottobre 2016.
  4. ^ OPG - Commissione Giustizia Senato approva chiusura
  5. ^ Proroga ospedali psichiatrici giudiziari, Napolitano firma con "estremo rammarico"
  6. ^ Rinviata di un anno la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
  7. ^ OPG, verso la chiusura (definitiva)? da leggiogig.it, 27 marzo 2015
  8. ^ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su giustizia.it. URL consultato il 9 ottobre 2007 (archiviato dall'url originale il 28 febbraio 2009).
  9. ^ Misure di sicurezza detentive da giustizia.it, 8 aprile 2015
  10. ^ Sito dell'OPG di Aversa
  11. ^ Rapporto Antigone su OPG di Aversa, su associazioneantigone.it, Associazione Antigone. URL consultato il 5 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 18 ottobre 2013).
  12. ^ Rapporto Antigone su OPG di Castiglione delle Stiviere, su associazioneantigone.it, Associazione Antigone. URL consultato il 5 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 6 febbraio 2012).
  13. ^ Rapporto Antigone su OPG di Montelupo Fiorentino, su associazioneantigone.it, Associazione Antigone. URL consultato il 5 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 27 novembre 2009).
  14. ^ Rapporto Antigone su OPG di Napoli "Sant'Eframo", su associazioneantigone.it, Associazione Antigone. URL consultato il 5 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale l'8 luglio 2010).
  15. ^ Rapporto Antigone su OPG di Reggio Emilia, su associazioneantigone.it, Associazione Antigone. URL consultato il 5 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 6 agosto 2006).

Bibliografia modifica

  • Misure di sicurezza e doppio binario: dall'equivoco storico della primogenitura legislativa al sistema del codice Rocco. Il paradigma dei manicomi criminali, Fabrizio Flaquinti, Firenze, 2004
  • Pene e misure di sicurezza: dall'Unità d'Italia ad oggi, Fabrizio Flaquinti, Boopen editore, 2010
  • Psichiatria, diritto e controllo sociale, Fabrizio Pappalardo, Edizioni Goliardiche Trieste, 2009
  • Il policlinico della delinquenza: storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani, Gaddomaria Grassi, Chiara Bombardieri (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2016

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

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