Corpo degli agenti di custodia

corpo militare italiano (cessato)

Il Corpo degli agenti di custodia è stato un corpo militare del Regno d'Italia e poi della Repubblica Italiana attivo dal 1890 al 1990 con il compito di mantenere in sicurezza le carceri italiane.

Corpo degli agenti di custodia
Stemma del Corpo degli agenti di custodia
Descrizione generale
Attiva18171990
NazioneBandiera del Regno di Sardegna Regno di Sardegna
Regno d'Italia
Bandiera dell'Italia Italia
ServizioPolizia penitenziaria
TipoCorpo di polizia ad ordinamento militare
CompitiCustodire gli istituti penitenziari, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, traduzione e piantonamenti
PatronoSan Basilide
MottoVigilando Redimere
ColoriGrigio-verde e azzurro
Parte di
Ministero di grazia e giustizia
Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena
Comandanti
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Il corpo, originariamente ad ordinamento civile, dipendeva dal Ministero dell'interno, ma nel 1922 la competenza passò al Ministero della giustizia. Militarizzato nel 1937, fu soppresso nel 1990 e riformato nel Corpo di polizia penitenziaria, ripristinando il precedente ordinamento civile.

Storia modifica

 
Divise storiche del Corpo, durante la sfilata del 2 giugno 2001

Il Corpo delle guardie carcerarie, istituto con il regolamento del 1873, fu riformato dal regio decreto del 6 luglio 1890, n. 7011, il quale istituì il Corpo degli agenti di custodia (subentrava ad un precedente corpo, denominato "Famiglie di Giustizia", istituito nel 1817 nel Regno di Sardegna). L'intervento legislativo di maggiore rilievo tra quelli emanati nel periodo antecedente la prima guerra mondiale è il regio decreto del 24 marzo 1907, n. 150, con cui si approvava il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di custodia. Nessuna modifica sostanziale fu apportata al regolamento del 1890.

Gli anni successivi alla prima guerra mondiale non registrarono alcun provvedimento di rilievo nel settore penitenziario. In questo modo, destavano grande preoccupazione l'agitazione degli agenti di custodia che, nonostante i tentativi di migliorarne le condizioni economiche e lavorative messi in atto negli anni precedenti, avevano validi motivi per avanzare rivendicazioni.

La circolare 5 febbraio 1922, a firma del direttore generale Spano, stabilì l'impiego degli agenti secondo le loro attitudini, l'organico fu distinto in cinque categorie:

  • generici
  • infermieri
  • scritturali
  • sorveglianti di minorenni
  • mestieranti

Una nuova riforma del Corpo degli agenti di custodia fu emanata con il regio decreto del 19 febbraio 1922 n. 393, ma ancora una volta con scarsi risultati sul piano del miglioramento della condizione dei detenuti.

Nel 1922 fu stabilito il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno al Ministero di grazia e giustizia. La motivazione ufficiale di questo passaggio fu stabilita in base al principio che «nessun ministero può avere competenza per regolare e vigilare l'esecuzione delle sentenze di condanna, massime nei riguardi delle pene carcerarie, meglio di quello della giustizia, preposto all'amministrazione della medesima». Con il regio decreto del 5 aprile 1928, n. 828 la Direzione generale delle carceri e dei riformatori assume la nuova denominazione di Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Il regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, seppure modificato negli anni successivi per adeguare le norme contenute al sistema democratico e alla nuova concezione del carcere sancita dalla riforma penitenziaria del 1975, è rimasto in vigore fino al 1990.
Il regolamento del 1937 assegnava al Corpo il compito di assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena (art.1), con un generico riferimento ai fini trattamentali per il riadattamento sociale dei detenuti: “Gli agenti... debbono aver presente che i mezzi di coazione nell'esecuzione mirano nello stesso tempo a punire e a riadattare il condannato alla vita sociale”.

Con la smilitarizzazione del 1990 fu sciolto e riformato nel Corpo di polizia penitenziaria, a ordinamento civile. Nell'anno della riforma il personale di custodia era costituito da 5.280 unità, quanto il nove per cento della popolazione detenuta. Lo stato critico degli stabilimenti penitenziari e le esigenze di custodia determinate dai numerosi detenuti adibiti ai lavori all'aperto, rendevano insufficiente l'organico degli agenti di custodia, le cui condizioni di lavoro continuavano ad essere massacranti e insufficientemente retribuite, a queste difficoltà si aggiungeva il rigido sistema di disciplina cui era sottoposto il personale, tutti aspetti critici che avevano inevitabilmente riflessi negativi sul funzionamento dell'intero sistema penitenziario.

I compiti modifica

Le norme contenute nell'ordinamento degli agenti di custodia introdussero alcune novità per tentare di elevare i requisiti per l'arruolamento nel Corpo, il cui compito era indicato nell'art. 1:
«Il Corpo degli agenti di custodia è istituito per vigilare e custodire i detenuti delle carceri giudiziarie centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all'aperto; i minorenni nei riformatori governativi. Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna negli stabilimenti suddetti».

Personale e servizi modifica

Nelle carceri femminili il servizio era svolto da suore o da guardiane (art. 3), queste ultime erano scelte tra mogli, congiunte e vedove degli agenti. Per la prima volta fu istituito il servizio a cavallo degli agenti di custodia, destinato al servizio di sorveglianza nelle colonie agricole e nelle località in cui i condannati lavoravano all'aperto. Agenti “barcaiuoli” erano previsti negli stabilimenti che richiedevano il servizio di barche (art. 5). L'Ordinamento introdusse le nuove qualifiche di assistenti e capi d'arte, farmacisti, telegrafisti, scritturali da attribuire agli Agenti in possesso di specifici requisiti culturali; il senso di questa innovazione è stato di favorire gli arruolamenti e di combattere i pregiudizi, all'interno del Corpo delle guardie stesso.

Arruolamento modifica

L'arruolamento degli Agenti avveniva, di preferenza, tra i militari in congedo illimitato, celibi o vedovi senza figli. Tra i requisiti era richiesta:

  • età non superiore ai 40 anni e non meno di 24
  • saper leggere, scrivere e far di conto.

Dopo l'arruolamento l'agente seguiva un corso di istruzione teorico-pratica nelle sezioni scuole organizzate presso alcuni stabilimenti penali, che andarono a sostituire la scuola aperta nel 1873 presso il monastero romano di “Regina Coeli”. Permaneva l'obbligo di non sposarsi prima degli otto anni di servizio, una dote in comune di 3.000 lire, buona condotta e previo permesso del Ministero.

Disciplina militare modifica

L'ordinamento militare attribuito al Corpo degli agenti di custodia determinò di conseguenza l'applicazione di regole e di un sistema disciplinare militare estremamente rigido. Vigeva il divieto di pronunciare parole ingiuriose verso i detenuti e di infliggere punizioni in assenza di ordini superiori e di mostrarsi “longanimi” senza, però, compromettere la sicurezza dell'istituto e la dignità del Corpo. L'uso della armi era consentito solo in casi di pericolo, ovvero per sedare rivolte e impedire le evasioni dei detenuti, se questi non si fermavano alla prima intimazione. L'ordinamento concedeva all'agente almeno due ore al giorno di uscita e una mezza giornata libera ogni quindici giorni. Inoltre veniva concessa la richiesta ad ottenere quindici giorni di licenza all'anno, concessi solo dopo il primo anno di servizio. Durante il servizio vigeva il divieto di fumare, l'obbligo di parlare in lingua italiana e di rivolgersi con il lei al subalterno. Il capo II dell'ordinamento dettava i modi di comportamento, impostati alla sottomissione ai superiori e a un contegno rispettoso della divisa. Si assiste, così, al tentativo di elevare il livello culturale del personale che entrava a far parte del Corpo degli agenti di custodia, attraverso l'attribuzione di nuove qualifiche e la richiesta di requisiti culturali adeguati, il cui scopo era quello di rialzare il prestigio del personale del Corpo degli agenti di custodia; un tentativo, quindi, per combattere la corruzione derivante dall'attribuire posizioni di vantaggio ai detenuti. Anche la regola di mandare in pensione il personale dopo venti anni di servizio era stata dettata dal rigore del servizio, che procurava un precoce logoramento.

L'ordinamento conservava il rigore disciplinare delle punizioni inflitte agli Agenti responsabili di infrazioni, che prevedevano:

  • ammonizione
  • arresti semplici (con divieto di uscire dallo stabilimento e perdita di un quarto della paga)
  • arresti in sala di disciplina (con pancaccio, divieto di fumare, scrivere, ricevere visite, paga dimezzata)
  • arresti di rigore (da dieci a trenta giorni, in sala di disciplina, vitto limitato a due razioni di pane al giorno, una minestra ogni due giorni, perdita di due terzi della paga)
  • sospensione della classe e del grado da uno a tre mesi
  • retrocessione di classe
  • perdita del grado
  • dispensa dal servizio
  • destituzione con espulsione dal Corpo

Gradi modifica

Gradi del Corpo degli agenti di custodia

Ufficiali generali
 
direttore generale (capo del Corpo)
 
generale di brigata
Ufficiali superiori
 
colonnello
 
tenente colonnello
 
maggiore
Ufficiali inferiori
 
capitano
 
tenente
 
sottotenente
Sottufficiali - marescialli
 
maresciallo maggiore scelto
aiutante di battaglia
 
maresciallo maggiore scelto
 
maresciallo maggiore
 
maresciallo capo
 
maresciallo ordinario
Sottufficiali - brigadieri
 
brigadiere
 
vice brigadiere
Guardie
 
appuntato scelto
 
appuntato
 
guardia scelta
 
guardia

La seguente tabella riporta la comparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e i gradi del disciolto Corpo degli agenti di custodia:

Polizia penitenziaria Disciolto Corpo degli agenti di custodia
Agente Guardia
Agente scelto Guardia scelta
Assistente Appuntato
Assistente capo Appuntato scelto
Vice sovrintendente Vice brigadiere
Sovrintendente Brigadiere
Sovrintendente capo -
Vice ispettore Maresciallo ordinario
Ispettore Maresciallo capo
Ispettore capo Maresciallo maggiore
Ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Maresciallo maggiore scelto
Ispettore sostituto commissario Maresciallo maggiore scelto aiutante di battaglia
- Sottotenente
Vice commissario Tenente
Commissario Capitano
Commissario capo Maggiore
Commissario coordinatore Tenente colonnello
Primo dirigente Colonnello
Dirigente superiore Generale di brigata
Dirigente generale Direttore generale
Capo del Corpo

Fregi modifica

Mostreggiature modifica

Divisa modifica

Il Corpo degli agenti di custodia, ha indossato uniformi di colore grigio-verde e tute operative dello stesso colore.
L'uniforme ordinaria invernale era composta da giacca con bottoni argentati e fregio del Corpo con spalline con bordo azzurro, pantaloni dello stesso colore, camicia a manica lunga di colore grigio-verde, con tono più chiaro rispetto alla giacca, e cravatta della stessa tonalità di grigio della giacca. Il vestiario comprendeva anche una giacca a vento impermeabile di colore verde.
L'uniforme ordinaria estiva invece era composta dalla medesima camicia ma con maniche corte, con taschini sul petto e bottoncini in plastica senza fregio dello stesso colore, pantaloni di cotone grigio-verde, cintura del medesimo colore con fibbia e fregio argentato e fondina in pelle lucida di colore nero. Con queste uniformi erano previsti basco azzurro con fregio, oppure berretto rigido grigio-verde con fregio.
La tuta operativa invernale era composta da una giubba di grigio-verde, da pantaloni dello stesso colore, dal cinturone in canapa grigio-verde borchiato, con fondina in tessuto del medesimo colore e foulard di colore azzurro, raffigurante il fregio del Corpo ed il suo motto. La versione estiva invece, era composta dai medesimi pantaloni e da una camicia ma con maniche corte con tasche di colore grigio-verde. Stivaletti invernali (tipo polacchine) per l'ordinaria, ed anfibi per l'operativa.
Vi sono poi anche capi di vestiario come il maglione grigio-verde a V da indossare come sottogiacca e per i soli servizi interni, un maglione a collo alto senza cerniera lampo di colore grigio, un cappotto grigio-verde a doppia abbottonatura e tutti gli accessori per le uniformi di servizio.
Dal 1990 gli ufficiali dell'ormai disciolto Corpo degli agenti di custodia, indossano la medesima uniforme del Corpo di polizia penitenziaria, mantenendo invariati i distintivi di grado, le mostreggiature e il fregio (solo per gli ufficiali generali).

Ruolo ad esaurimento degli ufficiali modifica

art. 25 della legge 15.12.1990, n. 395
1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.
2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.
3. Gli ufficiali già ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore, ai soli fini giuridici, con decorrenza data della relativa valutazione.
4. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , è conferita con riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1º aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianità, anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia.
5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113 , e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale.
7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda dal servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

  • a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;
  • b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;
  • c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità già maturata nel grado militare.
Dotazione organica ufficiali agenti di custodia al 15.12.1990
Colonnello 01
Tenente colonnello 12
Maggiore 15
Capitano 16
Tenente 22
TOTALE 66
Dotazione organica ufficiali agenti di custodia attuale
Generale di brigata 12
Colonnello 0
Tenente colonnello 0
TOTALE 12

Onorificenze modifica

La Bandiera del Corpo degli Agenti di Custodia era decorata delle seguenti onorificenze:

«Il Corpo degli Agenti di Custodia, quale forza militare dello Stato e parte integrante delle Forze Armate, si dedicava al proprio compito con alto senso del dovere, costante abnegazione, spiccata professionalità e perizia. Nella secolare attività attraverso il sacrificio di numerosi caduti, dava un notevole contributo di sangue in difesa delle Istituzioni»
— Roma, decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1989[1]
«Il Corpo degli Agenti di Custodia, proteso da un secolo a svolgere i fini istituzionali, si è prodigato con incondizionata dedizione ed incorruttibile fede per assicurare l'ordine e la sicurezza negli Istituti di pena, sedando azioni di rivolta condotte, talora, da organizzazioni della criminalità politica e comune. L'abnegazione dimostrata, l'aiuto dato alle operazioni di soccorso in occasione di calamità naturali, il tributo di sangue offerto nella lotta contro la delinquenza organizzata e contro il terrorismo, specialmente nel periodo dal 1961 al 1981, hanno contribuito a rafforzare la fiducia nelle Istituzioni della Repubblica (al Corpo degli Agenti di Custodia)»
— Roma, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982[1]
«Nel corso di un secolo di storia, pur nella diversità degli ordinamenti che nel tempo ne hanno indirizzato e disciplinato la funzione, il personale del Corpo degli Agenti di Custodia, con indefettibile senso del dovere, per intimo convincimento e con grande umanità, ha operato ed opera nella nobile azione, diretta alla rieducazione ed al reinserimento sociale di tutti coloro che nel carcere espiano la pena, contribuendo in maniera determinante alla realizzazione delle finalità primarie della istituzione penitenziaria (al Corpo degli Agenti di Custodia)»
— Roma, decreto ministeriale 3 agosto 1989[1]

Note modifica

Voci correlate modifica

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Collegamenti esterni modifica

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